Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 25-10-2011) 08-11-2011, n. 40313

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ordinanza in data 25 febbraio 2011, il GIP del Tribunale di Salerno, all’esito dell’udienza camerale tenuta a seguito dell’opposizione proposta da P.D. contro la richiesta di archiviazione del PM, disponeva l’archiviazione nei confronti di P.S. ed invitava il PM a formulare l’imputazione nei confronti di P.G. per il delitto di cui all’art. 388 c.p., commi 3 e 5, entro il termine di dieci giorni.

Contro tale provvedimento ha proposto tempestivo ricorso il P.M., che ne ha chiesto l’annullamento per abnormità, per avere il GIP imposto la formulazione di imputazione coatta con sostanziale esproprio del potere di iniziativa costituzionalmente attribuito all’organo di accusa.

MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è inammissibile.

Ed invero, come rilevato dal P.G. con la requisitoria scritta, il GIP non ha imposto la formulazione dell’imputazione per un fatto diverso da quello contestato dal PM, ma ha indicato una diversa qualificazione giuridica in relazione ai medesimi fatti oggetto di denuncia-querela. Va condiviso il canone ermeneutica secondo il quale "non è abnorme, e non è pertanto ricorribile per cassazione, il provvedimento con cui il G.i.p., investito della richiesta di archiviazione per un determinato reato, ravvisi nella fattispecie altri titoli di reato, invitando il P.M. a formulare la relativa imputazione" (Case. Sez. 6, 20.1-5.3.2010 n. 9005).

Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile.

Ed invero, come rilevato dal P.G. con la requisitoria scritta, il GIP non ha imposto la formulazione dell’imputazione per un fatto diverso da quello contestato dal PM, ma ha indicato una diversa qualificazione giuridica in relazione ai medesimi fatti oggetto di denuncia-querela. Va condiviso il canone ermeneutica secondo il quale "non è abnorme, e non è pertanto ricorribile per cassazione, il provvedimento con cui il G.i.p., investito della richiesta di archiviazione per un determinato reato, ravvisi nella fattispecie altri titoli di reato, invitando il P.M. a formulare la relativa imputazione" (Case. Sez. 6, 20.1-5.3.2010 n. 9005).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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