Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 25-10-2011) 08-11-2011, n. 40306

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 22 novembre 2010, la Corte d’Appello di Catania, 1^ sezione penale, confermava la sentenza del Tribunale in sede appellata da L.G., con la quale questi era stato dichiarato colpevole di ricettazione di cavi elettrici in rame e detenzione di oggetti atti allo scasso e condannato, concesse le attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva e ritenuta la continuazione, alla pena di due anni un mese di reclusione ed Euro 700,00 di multa, con confisca e distruzione di quanto in sequestro.

Contro tale decisione ha proposto tempestivo ricorso l’imputato, a mezzo del difensore, che ne ha chiesto l’annullamento per i seguenti motivi: – mancanza di motivazione con riferimento alla richiesta di derubricazione del reato di ricettazione in furto, tenuto conto che con l’appello si era evidenziato che il coimputato minorenne era stato assolto dal delitto di furto (così qualificata l’azione delittuosa) per non essere stata raggiunta la prova in ordine alla provenienza del materiale rinvenuta nella loro disponibilità;

manifesta carenza e illogicità della motivazione sul chiesto riconoscimento dell’ipotesi attenuata di cui al capoverso dell’art. 648 c.p..

Motivi della decisione

1. Il primo motivo di ricorso è infondato, perchè la sentenza impugnata ha giustificato il convincimento di responsabilità del ricorrente in ordine al delitto di ricettazione contestato in considerazione della non veridicità della giustificazione addotta (volto che, si è spiegato, il teste M. ha smentito la cessione dei cavi elettrici, motivazione che non è stata oggetto di critica specifica e che quindi resiste come valido argomento della decisione) e dell’avvenuto (parziale) riconoscimento da parte del teste P. come proveniente da furto in danno della rete elettrica di Santa Venerina. La circostanza che il coimputato minorenne sia stato assolto nel separato procedimento dal delitto di furto (così qualificato il fatto) è stata per implicito disattesa, per effetto dello sviluppo di giustificazione che, in quanto non manifestamente illogica, non può essere oggetto di censura in questa sede.

2. Anche il secondo motivo di ricorso è infondato. Dal contesto della motivazione risultano indicate le giustificazioni a fondamento del denegato riconoscimento dell’ipotesi attenuata della particolare tenuità del fatto, posto che è stata contestata e riconosciuta (ancorchè poi ritenuta equivalente alle attenuanti generiche) la recidiva ed è stato spiegato che nel possesso dell’imputato è stata trovata "una notevole quantità di cavo elettrico in rame". 3. Segue la condanna al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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