Cons. Stato Sez. VI, Sent., 12-12-2011, n. 6493

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. La srl S., attiva nel settore dei servizi portuali, impugna la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria 16 aprile 2010, n. 480, con la quale è stato respinto il ricorso di primo grado avverso il provvedimento emesso dall’Autorità portuale di Gioia Tauro il 19 agosto 2009 recante il rigetto della autorizzazione, richiesta ai sensi dell’art. 16, terzo comma, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, per lo svolgimento di alcuni servizi portuali nel porto di Crotone, nonché della presupposta nota a contenuto negativo del 29 luglio 2009 dell’Ufficio Territoriale del Governo di Reggio Calabria.

A fondamento della reiezione della istanza, l’Autorità ha addotto il fatto che l’amministratore unico della società ricorrente, sig. Lu. Vre., risulterebbe carente dei requisiti di idoneità personale, ai sensi del combinato disposto dell’art.3, comma 1, lettera a), del d.m. 31.3.1995, n. 585 (recante il Regolamento recante la disciplina per il rilascio, la sospensione e la revoca delle autorizzazioni per l’esercizio di attività portuali), nella parte in cui richiede, tra l’altro, il certificato antimafia e dell’art. 10, comma 7, del d.P.R. 3 giugno 1998, n. 252.

A sostegno dell’originario ricorso l’odierna appellante, con unico articolato motivo, deduceva:

– la violazione e la falsa applicazione dell’art. 3, comma 1, lettera a), del d.m. 31 marzo 1995, n. 585, in combinato disposto con l’art. 10, comma 7, del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252; eccesso di potere per difetto o erroneità dei presupposti- travisamento dei fatti – omessa istruttoria- violazione dell’art. 3 della legge n. 241/90 ingiustizia manifesta – motivazione apparente, perplessa e travisata- violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241/1990. Il provvedimento di rigetto sarebbe stato adottato in violazione della normativa di settore, che prescrive che il requisito della certificazione antimafia si intende assolto con la mera presentazione del Certificato di iscrizione presso la Camera di Commercio competente, recante la cosiddetta "dicitura antimafia", prevista dall’art. 9 del D.P.R. n. 252 del 1998. Vi sarebbe un’insufficiente motivazione a base del provvedimento di rigetto, che si limiterebbe al mero richiamo dell’informativa prefettizia. Il provvedimento non sarebbe stato preceduto dal cosiddetto "preavviso di rigetto", ai sensi dell’art. 10 bis della legge n. 241 del 1990.

3. Con l’impugnata sentenza il Tar della Calabria, dopo una dettagliata ricostruzione dell’istituto afferente la cosiddetta informativa antimafia in relazione ai poteri esercitabili dagli organi del Ministero dell’Interno, ha concluso per la reiezione del ricorso, rilevando la adeguatezza sul piano della sufficienza motivazionale e dei presupposti riscontri istruttori dei provvedimenti a contenuto negativo facenti capo all’Autorità prefettizia e all’Autorità portuale.

4. Con l’appello all’esame, la originaria ricorrente ripropone sostanzialmente i motivi di censura già disattesi dai primi giudici, evidenziando la erroneità della sentenza impugnata.

In particolare, essa deduce l’apoditticità della affermazione inerente la sussistenza di un quadro indiziario sufficientemente preciso e concordante circa la vicinanza dell’amministratore unico della società appellante agli ambienti della criminalità organizzata, desumibile anche dalla mancata produzione da parte della Prefettura di Reggio Calabria della relazione istruttoria.

In secondo luogo, l’appellante reitera i motivi di difetto di istruttoria e di motivazione in relazione alla inconferenza dei fatti (risalenti nel tempo e comunque mai sfociati in condanne del giudice penale) riferiti nelle allegate informative di polizia, come anche la neutralità, sul piano della valenza indiziaria, del dato relativo alle parentele con soggetti aderenti ad organizzazioni mafiose.

Conclude la società interessata per l’accoglimento dell’appello e del ricorso di primo grado, con conseguenziale riforma della impugnata sentenza e con l’annullamento degli atti contestati in primo grado.

Si sono costituite le intimate Amministrazioni per resistere al ricorso e per chiederne la reiezione.

Con l’ordinanza 7 giugno 2010, n. 2572, la Sezione ha respinto la richiesta cautelare di sospensione dell’efficacia della impugnata sentenza.

All’udienza pubblica del 18 novembre 2011 la causa è stata trattenuta per la decisione.

5.L’appello è infondato e va disatteso.

5.1. Va premesso anzitutto che, come condivisibilmente affermato dai primi giudici, l’informativa antimafia prescinde dall’accertamento della rilevanza penale dei fatti, in quanto non mira alla enucleazione di responsabilità, ma si concretizza come la forma di massima anticipazione dell’azione di prevenzione, inerente alla funzione di polizia e di sicurezza, rispetto alla quale assumono rilievo fatti e vicende solo sintomatici ed indiziari: dunque, il provvedimento emesso o da emettere in sede penale e quello amministrativo si collocano su differenti ed autonomi piani.

Le informative del Prefetto in merito alla sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa nell’impresa, rese ai sensi dei precitati artt. 4 del d. lgs. n. 490 del 1994 e 10 D.P.R. n. 252 del 1998, costituiscono condizione per la stipulazione di contratti con la pubblica amministrazione ovvero per le concessioni di beni ed erogazioni di finanziamenti pubblici e non suppongono alcuna prova inconfutabile circa l’intervenuta infiltrazione, ma devono sufficientemente dimostrare la sussistenza di elementi dai quali è deducibile il tentativo di ingerenza, fermo restando che non è sufficiente il mero sospetto, ma sono necessari accertamenti fondati su oggettivi elementi, atti a far denotare il rischio concreto di condizionamenti.

La Prefettura è titolare al riguardo di un potere discrezionale, che comporta una valutazione lata di interessi contrapposti, ossia quello relativo alla libertà di impresa e quello relativo alla tutela dell’uso delle risorse pubbliche: siffatto potere, proprio per i delicati interessi che la materia coinvolge, va esercitato con le necessarie cautele (Cons. Stato, Sez. IV 4 maggio 2004, n. 2783, e Sez. V, 27 giugno 2006, n. 4135).

5.2 Nel caso di specie non risulta, dall’esame degli atti di causa, che il Prefetto prima e l’Autorità portuale successivamente abbiano esercitato con profili di violazione di legge o di eccesso di potere i poteri loro spettanti in funzione preventiva rispetto al rischio di infiltrazioni mafiose nelle attività che mettono capo ad amministrazioni pubbliche ovvero a soggetti a quest’ultime equiparate.

Ed invero, con la nota. n. 0050559 del 28 luglio 2009, la Prefettura di Reggio Calabria ha comunicato che, pur non risultando a carico dell’Amministratore unico della odierna appellante provvedimenti definitivi irroganti misure di prevenzione o condanne penali, quali causa di decadenza, sospensione o divieto di cui all’art. 10 della legge n. 575/1965, tuttavia "non è escluso che sia inserito in un ambiente criminale di tipo mafioso".

L’informativa risulta fondata sugli accertamenti trasmessi con nota n. Q2.2/2009/AM del 30 aprile 2009 dalla Questura di Crotone alla Prefettura di Reggio Calabria, da cui risulta, fra l’altro, che in data 27 novembre 1978, con provvedimento del Tribunale di Catanzaro, il predetto amministratore unico della società appellante è stato sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale semplice, per la durata di due anni, e che, in data 12 gennaio 1995, egli è stato riabilitato con ordinanza della Corte di Appello di Catanzaro.

Nella suddetta nota della Questura di Crotone, con riferimento alla posizione del soggetto indicato viene altresì precisato: " Inoltre, dagli atti di ufficio e da risultanze SDI emergono violazioni per tentata estorsione (78), attentati dinamitardi per terrorismo (78), associazione per delinquere (78), fabbricazione o detenzione di materie esplodenti (78), danneggiamento (78), lesioni personali e minaccia (04).

In ultimo, risulta segnalato alla DDA di Catanzaro per associazione di tipo mafioso (08), nell’ambito dell’operazione di polizia denominata "Eracles", condotta dalla Squadra Mobile di Crotone, unitamente a quella di Catanzaro ed allo SCO di Roma, nella quale venivano denunziate 179 persone per reati che a vario titolo vanno dall’associazione mafiosa ad omicidi, estorsione, rapine ed altro".

A completamente degli elementi scrutinati dalla Autorità di polizia va soggiunto inoltre che il sig. Lu. Vr., figlio di Gio. Vr., nato nel 1929, risulta nipote di Lu. Vr., nato nel 1902 e deceduto nel 1992, capo dell’omonima cosca mafiosa, operante nel crotonese fino agli anni "80, soprannominato "U Zirri".

Da ultimo, dall’interrogazione del CED al Ministero dell’Interno, è emerso che l’interessato risulta segnalato per "associazione a delinquere" (cfr. nota della Prefettura di Reggio Calabria, Ufficio Territoriale di Governo, n. 74008/2008/Area I, del 12 novembre 2008).

6. Alla luce degli atti e degli elementi fattuali dagli stessi desumibili appare al Collegio che non possa essere condivisa la censura di carenza di istruttoria e di motivazione proposta all’indirizzo della nota prefettizia in primo grado impugnata.

Al contrario, le valutazioni della Prefettura di Reggio Calabria risultano supportate da un quadro indiziario sufficientemente preciso e concordante, segno di un’adeguata istruttoria, che si è estrinsecata con l’adozione di un provvedimento negativo in cui sono bene evidenti i sottesi passaggi logici, di tal che la sinteticità dell’apparato motivazionale non può ridondare in illegittimità dell’atto.

Pur non essendo emersi, a carico della società appellante, indizi che possano deporre per la effettiva e conclamata sussistenza di fenomeni di infiltrazione mafiosa, nondimeno la rilevata presenza di elementi istruttori che depongono in modo concordante per il probabile condizionamento dell’attività d’impresa da parte delle organizzazioni criminali costituisce condizione sufficiente all’adozione della determinazione contenente le informazioni negative, tale atto rappresentando un’anticipazione della soglia di prevenzione rispetto ai tentativi di infiltrazione mafiosa nelle attività amministrative.

D’altra parte, l’Autorità prefettizia, nel comunicare le informazioni desumibili dai propri accertamenti, ai sensi dell’art. 10, comma 7, lett. c) del d.P.R. 3 giugno 1998 n. 252, non è tenuta ad indicare puntualmente le fonti da cui promanerebbero i profili di contiguità e di permeabilità con gli ambienti mafiosi e ciò per evidenti esigenze di tutela e segretezza delle indagini: ciò che conta è che l’Autorità giudiziaria abbia considerato attendibili le informazioni ed attivato indagini, nella specie risultate plurime e per fatti di obiettiva gravità.

In ogni caso, alla Autorità che ha emanato la contestata determinazione non è imputabile, nel caso specifico, alcuna omissione nell’attività di verifica delle informazioni raccolte, non emergendo, in base a quanto già argomentato, elementi che facciano propendere per un’eventuale travisamento dei fatti

7. Da condividere risultano anche le considerazioni dei primi giudici in ordine alla ben diversa natura delle informazioni antimafia ritraibili dalla semplice "dicitura antimafia" che compare nei certificati camerali (e che riguarda la ricorrenza o meno delle situazioni ostative di cui all’art. 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575, e cioè della decadenza, sospensione o divieto determinati dalla definitiva applicazione di misure di prevenzione antimafia, da sentenze penali di condanna o da altri provvedimenti del tribunale) e l’informativa antimafia nell’acquisizione di notizie inerenti ai tentativi di infiltrazione mafiosa.

Il certificato camerale, munito dell’apposita dicitura "antimafia" (al pari delle comunicazioni prefettizie alle quali è assimilato per legge), è idoneo a garantire l’insussistenza delle sole situazioni ostative contemplate dall’art. 10 della Legge n. 575/1965, ma giammai può estendere la sua efficacia fino a far ritenere l’inesistenza di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa, viceversa accertati mediante ulteriori indagini istruttorie, il cui esito è riportato nell’informativa prefettizia. Inoltre, come non ha mancato di sottolineare il Tar, le valutazioni demandate alla competenza della Prefettura, al fine di verificare l’assenza di tentativi di infiltrazioni mafiose, involgono profili non coincidenti con quelli posti a base della certificazione camerale e possono comportare che l’informativa prefettizia abbia contenuti non favorevoli per la ditta interessata anche a fronte di una certificazione antimafia negativa (o viceversa).

Ne consegue che, ove il certificato camerale rechi la dicitura "antimafia", volta ad attestare l’inesistenza delle situazioni ostative di cui all’art. 10 della Legge n. 575/1965, tale circostanza non può assumere ex se alcun rilievo per ritenere insussistente o contraddittoria la diversa ed autonoma situazione ostativa, costituita dall’esistenza dei tentativi di infiltrazione mafiosa, riportata nell’apposita informativa prefettizia.

In definitiva, valutati nel complesso tutti gli elementi del quadro fattuale, la nota prefettizia non risulta inficiata da illegittimità.

8. Né appaiono condivisibili le analoghe censure di difetto di istruttoria e di motivazione svolte avverso la determinazione negativa dell’Autorità portuale sulla istanza della società appellante, intesa ad ottenere il rilascio dell’autorizzazione ai sensi dell’art. 16, comma 3°, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, per lo svolgimento di servizi portuali per l’anno 2009 nel Porto di Crotone.

A fronte degli elementi negativi segnalati dal Prefetto in ordine ai possibili tentativi di infiltrazione mafiosa nella società, l’Autorità portuale di Gioia Tauro si è ragionevolmente determinata per il rigetto della predetta istanza della società ricorrente, al fine di preservare la sfera dell’azione pubblica dal possibile contagio con soggetti che possano subire condizionamenti o intimidazioni da parte della criminalità organizzata.

La natura discrezionale del provvedimento appare coerente con la fattispecie "atipica" delle informative prefettizie rilasciate nel caso di specie, che appunto lasciavano all’Autorità decidente il compito di autodeterminarsi sulla opportunità o meno per l’Amministrazione di entrare in contatto con il soggetto a cui carico sono emersi gli elementi di possibile contagio con gli ambienti della criminalità organizzata.

E nel caso di specie non par dubbio, alla luce degli elementi addotti dall’Autorità prefettizia, che tale discrezionalità (probabilmente non colta appieno nella sua espressione dall’Autorità decidente, che si è uniformata tout court alla negativa determinazione prefettizia), si sia espressa in modo non irragionevole con l’adozione dell’atto negativo impugnato in primo grado.

9. Infine, riguardo alla lamentata violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241 del 1990, rileva il Collegio che anche tale censura non appare condivisibile, atteso che la natura sostanzialmente cautelare della misura è essa stessa sintomatica di quelle esigenze di celerità che (come espressamente previsto in tema di comunicazione d’avvio del procedimento, cfr. art. 7 l. n. 241/90) giustificano l’omissione della comunicazione partecipativa altrimenti prescritta, tenuto conto altresì che il procedimento in materia di informative prefettizie antimafia è caratterizzato da riservatezza ed urgenza.

10. In conclusione, il ricorso in appello si appalesa infondato e va rigettato; va per conseguenza confermata la impugnata sentenza.

Le spese di lite del presente grado seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull’appello (RG n. 4451/10), come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna l’appellante società a rivalere le Amministrazioni appellate delle spese e degli onorari del presente grado di giudizio, che liquida complessivamente per entrambe in euro 1.000,00 (mille/00), oltre IVA e CAP come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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