Cass. civ. Sez. V, Sent., 11-05-2012, n. 7340 Tassa rimozione rifiuti solidi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. La Etruria Star Products di Bartolomei Gian Paolo propone ricorso per cassazione, basato su nove motivi, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana indicata in epigrafe, con la quale, rigettando l’appello della contribuente, è stata affermata la legittimità degli avvisi di accertamento ad essa notificati a titolo di Tariffa di igiene ambientale (TIA) per gli anni dal 2001 al 2005.

Il giudice a quo, dopo aver dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Comune di Capannori, ha ritenuto che le doglianze dell’appellante erano state "puntualmente contraddette con motivate argomentazioni in loto condivise" contenute nella sentenza impugnata, la quale pertanto andava confermata.

2. La ASCIT – Servizi Ambientali s.p.a. resiste con controricorso.

Il Comune di Capannori non si è costituito.

3. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Motivi della decisione

1. Va innanzitutto dichiarata l’inammissibilità del ricorso nei confronti del Comune di Capannori, poichè il giudice d’appello ne ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva e tale statuizione non è oggetto di censura in questa sede.

2. E’ fondato, con effetto assorbente di ogni altra doglianza, il primo motivo di ricorso, con il quale è denunciata, in sostanza, la nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., n. 4, per carenza assoluta di motivazione.

La "motivazione" si esaurisce, infatti, come risulta da quanto testualmente riportato in narrativa, in una mera acritica adesione alla pronuncia di primo grado, ciò che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, non consente in alcun modo di ritenere che all’affermazione di condivisione del giudizio di primo grado il giudice di appello sia pervenuto attraverso l’esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame (ex plurimis, Cass. nn. 2196 del 2003, 2268 del 2006, 15483 del 2008).

3. Pertanto, va accolto il primo motivo, assorbiti gli altri, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa rinviata, per nuovo esame, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Toscana, la quale provvederà in ordine alle spese anche del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso nei confronti del Comune di Capannori.

Accoglie il primo motivo di ricorso nei confronti della ASCIT s.p.a., assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Toscana.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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