Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 20-10-2011) 08-11-2011, n. 40510

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza in epigrafe, la Corte d’appello di Messina, a seguito di impugnazione del P.M., ha condannato C.L. alla pena di mesi quattro di reclusione per il reato di allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari, così riformando la sentenza in data 25.05.2007 del locale Tribunale che lo aveva mandato assolto.

Rilevava la Corte di merito che, contrariamente a quanto opinato dal primo giudice, il comportamento del prevenuto, che, autorizzato a recarsi senza scorta all’udienza di un procedimento a suo carico da celebrarsi alle ore 11,00, non vi arrivava per tempo, pur essendo uscito di casa alle ore 8,55 e rientrava nella propria abitazione alle ore 12,30 con la propria autovettura, integrava il reato ascritto, non potendo ritenersi giustificato dalla documentata circostanza di un intervento di sostituzione delle gomme reso necessario da una dedotta foratura, che lo aveva prima bloccato e costretto alla ricerca di un gommista, facendolo arrivare in ritardo alla udienza, e poi impegnato in fase di ritorno, posto che agli indicati incombenti ben avrebbe potuto attendere la moglie, che era in sua compagnia, o altro eventuale incaricato, sì da evitare la protratta assenza del C. prima dal luogo di sostituzione dell’abitazione (ufficio giudiziario) e poi da quest’ultima.

Avverso la sentenza d’appello propone ricorso per cassazione l’imputato a mezzo del difensore, deducendo che egli, anticipatamente autorizzato ad allontanarsi dalla abitazione, era stato bloccato da un caso fortuito (foratura di una gomma) che gli aveva impedito di giungere in tempo ed era poi tornato dal gommista per recuperare l’autovettura dopo la (documentata) sostituzione delle gomme, sì da far più celere ritorno a casa. Mancava, pertanto, nella specie, l’elemento soggettivo del reato e anche qualsiasi lesione all’interesse protetto dalla norma incriminatrice, potendosi al più ravvisare una mera trasgressione alle prescrizioni imposte.

Motivi della decisione

Il ricorso non è fondato.

L’imputato disponeva di una autorizzazione di contenuto specifico e limitato, che prevedeva la possibilità di allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari per il solo tempo strettamente necessario a recarsi e presenziare all’udienza di un procedimento a suo carico da celebrarsi alle ore 11,00. Nel momento in cui intervenne l’imprevisto della dedotta foratura, egli, lasciando l’autovettura dal gommista sotto le cure della propria moglie, che era con lui, doveva, se ancora in tempo, recarsi con altri mezzi alla udienza ovvero, nella prevista o verificata impossibilità di un tale tempestivo intervento, darne immediato avviso alle autorità di controllo e rientrare senza alcun indugio e con i mezzi più spediti (pubblici o privati di fortuna) alla propria abitazione. L’assenza non comunicata alla udienza e il ritardo del rientro all’abitazione hanno senza dubbio integrato la commissione del reato contestato. Il quale, com’è noto, da un punto di vista oggettivo, si realizza quale che sia l’allontanamento temporale e spaziale e, dal punto di vista soggettivo, richiede solo la consapevolezza dell’allontanamento e del provvedimento restrittivo. Nel caso di specie il ricorrente aveva senza dubbio il dovere e la possibilità di tenere un comportamento tale da evitare la riscontrata sua non presenza nel luogo di esecuzione degli arresti domiciliari.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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