Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Con ordinanza in data 27.06.2011 il Tribunale di L’Aquila rigettava il riesame proposto nell’interesse di P.G., P. A. e V.L. avverso l’ordinanza del GIP del Tribunale di Avezzano in data 08.06.2011, che aveva loro applicato la misura cautelare degli arresti domiciliari per i reati ex artt. 367, 635 cpv., 374 e 375 c.p..
Propongono ricorso gli indagati, deducendo il vizio di motivazione sul fumus (in relazione in particolare anche alla reiezione di una pregressa richiesta di misura e al mancato esame delle singole posizioni) e sul periculum (stante in particolare il tempo trascorso).
Motivi della decisione
I ricorsi sono inammissibili per sopravvenuta carenza di interesse, essendo stati – nelle more – i ricorrenti rimessi in libertà, e mancando una espressa manifestazione di parte, in termini positivi e univoci, di un interesse concreto e attuale a una pronuncia sui motivi di ricorso in vista dell’azione di riparazione per ingiusta detenzione (cfr. Cass. sent n. 2210 del 2008).
La sopravvenuta ragione di inammissibilità esime i ricorrenti dall’aggravio di spese relative a detta pronuncia.
P.Q.M.
Visto l’art. 615 c.p.p., dichiara inammissibili i ricorsi per sopravvenuta mancanza di interesse.
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