T.A.R. Lombardia Brescia Sez. II, Sent., 12-12-2011, n. 1721

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Considerato che:

i) con nota depositata il 7 giugno 2011, il difensore di parte ricorrente ha dichiarato di non aver più interesse al ricorso;

ii) con successiva nota depositata il 10.11.2011, il difensore del Comune, ha dichiarato, a sua volta che "l’impugnativa può essere dichiarata improcedibile a spese compensate";

iii) ciò stante, il ricorso può essere dichiarato improcedibile, a spese compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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