T.A.R. Lombardia Milano Sez. II, Sent., 12-12-2011, n. 3133

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo

Con l’odierno ricorso, notificato il 25.10.2011 e depositato il successivo 8.11.2011, l’esponente società ha impugnato gli atti in epigrafe specificati, deducendone la illegittimità sotto più profili.

Si è costituito il Comune di Milano, controdeducendo con separata memoria alle censure avversarie e depositando ampia documentazione.

Alla camera di consiglio fissata per l’esame della domanda cautelare il Collegio, valutata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, sentite sul punto le parti presenti, ha trattenuto la causa per la decisione con sentenza in forma semplificata.

Motivi della decisione

I. In via preliminare, il Tribunale osserva che, in relazione agli elementi di causa, sussistono i presupposti per l’adozione di una decisione in forma semplificata, adottata in esito alla camera di consiglio per la trattazione dell’istanza cautelare, stante l’integrità del contraddittorio, l’avvenuta esaustiva trattazione delle tematiche oggetto di giudizio, nonché la mancata enunciazione di osservazioni oppositive delle parti, rese edotte dal Presidente del Collegio di tale eventualità.

II. Passando ad esaminare il merito, col primo motivo l’esponente deduce la violazione del combinato disposto degli artt. 4, co. 6 L.R. n. 31/2004 e 32, co. 37 del d.l. n. 269/2003, conv. dalla l. n. 326/2003, poiché la fattispecie di sanatoria che qui occupa si sarebbe conclusa con la formazione del silenzioassenso, decorsi 24 mesi dal 31.10.2005 e, dunque, sin dal 31.10.2007.

In conseguenza di ciò, ad avviso dell’istante, gli oneri applicabili sarebbero quelli calcolati con le tariffe vigenti alla suddetta data del 31.10.2007, con esclusione dei maggiori oneri di cui alla d.C.C. n.73 cit., dovuti a partire dal 2008.

Di contraria opinione, sul punto, è la difesa comunale, secondo cui la ricorrente avrebbe perfezionato il deposito della documentazione prescritta a corredo della domanda di condono soltanto in data 21.04.2006, con il deposito delle dichiarazioni ICI e TARSU.

Il motivo è infondato.

Dal doc. n. 4 allegato agli atti della difesa comunale si trae la chiara conferma della tardività della produzione documentale ricorrente, ai fini del perfezionamento della fattispecie tacita di cui all’art. 32, co. 37 cit.

Perché ciò avvenga, infatti, la norma richiede, fra i presupposti legittimanti la formazione dell’accoglimento tacito, da realizzare entro la data del 31.10.2005, accanto alla "denuncia in catasto", la "presentazione della documentazione di cui al comma 35", la "denuncia ai fini dell’imposta comunale degli immobili" e, ove dovute, le "denunce ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e per l’occupazione del suolo pubblico", nonché "il pagamento degli oneri di concessione".

Ebbene, nella specie è agevole osservare come, stando alle allegazioni della difesa comunale, non specificamente contestate dalla ricorrente, la domanda di condono non risultava corredata delle denunce ICI e TARSU in tempo utile per avvalersi del titolo abilitativo tacito (poiché la presentazione delle predette denunce è avvenuta ben oltre il 31.10.2005, ovvero, il 21.04.2006).

Da tutto ciò consegue, come già anticipato, l’infondatezza del primo motivo.

III. Con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione del’art. 32, co. 40 della l. n. 326/2003, poiché l’amministrazione avrebbe erroneamente applicato la maggiorazione del 10% di cui alla d.G.C. n. 2493/2004, agli oneri concessori anziché ai diritti ed oneri di istruttoria.

Il motivo è fondato.

Con la delibera n. 2493/2004 cit., il Comune ha incrementato del 10% i diritti e gli oneri applicabili al rilascio dei titoli edilizi in sanatoria, facendo leva sul citato art. 32, comma 40, il quale così dispone: "Alla istruttoria della domanda di sanatoria si applicano i medesimi diritti e oneri previsti per il rilascio dei titoli abilitativi edilizi, come disciplinati dalle Amministrazioni comunali per le medesime fattispecie di opere edilizie. Ai fini della istruttoria delle domande di sanatoria edilizia può essere determinato dall’Amministrazione comunale un incremento dei predetti diritti e oneri fino ad un massimo del 10 per cento da utilizzare con le modalità di cui all’articolo 2, comma 46, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Per l’attività istruttoria connessa al rilascio delle concessioni in sanatoria i comuni possono utilizzare i diritti e oneri di cui al precedente periodo, per progetti finalizzati da svolgere oltre l’orario di lavoro ordinario".

Come emerge dal tenore letterale della norma, l’incremento percentuale in questione è applicabile non agli oneri concessori relativi all’intervento edilizio, ma ai diritti ed oneri correlati alla istruttoria delle domande finalizzate al rilascio del titolo abilitativo; diritti ed oneri che il Comune ha facoltà di incrementare in relazione al maggior impiego di risorse (personale e mezzi) che qualsiasi sanatoria – implicante un afflusso eccezionale di istanze da istruire ed evadere in aggiunta all’attività ordinaria – notoriamente richiede (cfr. in tal senso T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. II, 12 maggio 2011 n. 1232; id. 17 dicembre 2010, n.7589; id. 14 ottobre 2010 n. 6955 e n. 6958).

Ora, poiché la delibera in questione (n. 2493/04) si limita a disporre l’incremento percentuale con esplicito riferimento al disposto legislativo, essa va letta in conformità alla norma di legge, nell’interpretazione che sopra si è data; con la conseguenza che deve ritenersi illegittima non la deliberazione, ma l’applicazione che ne hanno fatto gli uffici comunali, secondo i quali essa autorizzerebbe un (ulteriore) incremento (non dei diritti ed oneri di istruttoria ma) degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria.

Sotto tale profilo, il gravame deve accogliersi, con conseguente obbligo per il Comune di rideterminare gli oneri concessori senza l’illegittimo – per le ragioni sopra esposte – incremento del 10%.

IV. Con il terzo motivo, si lamenta la violazione dell’art. 4, co. 1 della l.r. n.31/2004, la violazione dell’art. 32, co. 34 della l. n. 326/2003, nonché l’eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, per difetto di istruttoria e per difetto di motivazione.

Ciò, poiché il Comune non avrebbe dovuto applicare l’incremento disposto con la delibera n.73/2007 cit., in quanto intervenuta ben oltre la scadenza del termine all’uopo fissato dalla norma regionale su richiamata.

Il motivo è infondato.

La delibera consiliare del 2007 non risulta adottata in forza della legge regionale n.31/2004, bensì in attuazione dell’art. 16, comma 6 del d.P.R. n. 380/2001 e della legge regionale n. 12/2005.

Ne consegue che, per essa non risulta applicabile, né il limite temporale del 6.12.2004 nè il limite quantitativo di incremento degli oneri nella misura massima del 100%, ricavabile dalla citata legge regionale del 2004.

Per tale via, nessuna violazione di siffatta normativa regionale è ipotizzabile in relazione alla delibera 73/2007, né può prospettarsi alcuna questione di legittimità costituzionale della ridetta legge regionale 31/2004 per violazione dei principi di cui all’art. 32 del d.P.R. n. 380/2001, atteso che l’adeguamento di cui alla delibera del 2007 non è riconducibile alla previsione di tale norma, bensì a quella dell’art. 16 in precedenza citato.

V. Con il quarto motivo si deduce, infine, l’illegittimità della maggiorazione disposta con le delibere del 2004, ove applicata agli oneri di urbanizzazione già aggiornati in forza dei parametri di cui alla delibera n.73 del 2007.

Sul punto, il Collegio si limita a richiamare la copiosa giurisprudenza di questo Tribunale, che si è già espressa sulla legittimità della pretesa dell’Amministrazione, volta a determinare gli oneri di urbanizzazione relativi al titolo in sanatoria tenendo conto delle tariffe di cui alla delibera 73/2007, vigenti all’atto del rilascio del permesso, sulle quali calcolare l’aumento di cui alla delibera 2644/2004 (cfr., sulla specifica questione, TAR Lombardia, Milano, II, 28.03.2011 n. 818, secondo cui la maggiorazione del 50% introdotta con la deliberazione della G.C. n. 2644 del 16.11.2004, adottata dal Comune di Milano in forza della previsione contenuta nell’art. 4, comma 1 della legge regionale Lombardia n. 31/2004, a sua volta fondata sull’art. 32, comma 34, del decreto legge n. 269/2003, convertito con legge n. 326/2003, debba correttamente applicarsi sulle tariffe vigenti al momento del rilascio del titolo. Ciò, sul presupposto che la richiamata legge regionale n. 31/2004, all’art. 4, comma 6, prevede espressamente che gli oneri di urbanizzazione e il contributo sul costo di costruzione dovuti ai fini della sanatoria, sono determinati applicando le tariffe vigenti "all’atto del perfezionamento del procedimento di sanatoria"; con l’ulteriore considerazione secondo cui: "… la tariffabase, sulla quale calcolare gli aumenti per le opere abusive, deve necessariamente tenere conto degli adeguamenti periodici degli oneri di urbanizzazione, decisi dai Comuni in virtù delle generali previsioni dell’art. 16 comma 6 del DPR 380/2001 e della legge regionale 12/2005.

Il Comune di Milano ha disposto tali adeguamenti periodici mediante deliberazione consiliare n. 73 del 21.12.2007, per cui l’Amministrazione ha tenuto conto degli oneri di urbanizzazione introdotti da quest’ultima, al fine del calcolo degli aumenti di cui alla pregressa delibera di Giunta n. 2644/2004". Nello stesso senso, cfr., altresì, i numerosi precedenti specifici di questo TAR, sez. II^, nn. 833, 7216, 7217, 7218, 7219, 7221, 7222, 7223, 7224, 7238 e 7589, tutte del 2010 e n. 76 del 17.1.2011).

VI. Relativamente all’applicazione del 10%, di cui alla delibera n. 2493/2004, va notato come la censura resti assorbita dall’accoglimento del secondo motivo di ricorso, alle cui argomentazioni si rimanda.

Il quarto motivo di ricorso risulta, pertanto, in parte assorbito dall’accoglimento del secondo motivo e, per il resto, infondato.

VII. Per le precedenti considerazioni, il ricorso deve essere accolto limitatamente al secondo motivo, concernente le modalità applicative dell’incremento del 10% di cui alla d.G.C. n. 2493/2004, mentre deve essere respinto per la parte restante.

VIII. Sulle spese il Collegio, in considerazione della reciproca soccombenza, ritiene sussistere valide ragioni per disporne l’integrale compensazione tra le parti costituite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte, nei sensi di cui in motivazione, e lo respinge per il resto.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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