T.A.R. Lombardia Milano Sez. II, Sent., 12-12-2011, n. 3129

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Svolgimento del processo

Con l’odierno ricorso, notificato in data 03/05/2011 e depositato il successivo 23/05/2011, l’esponente ha impugnato il provvedimento dello Sportello Unico per l’Immigrazione di Varese, in epigrafe specificato, con cui è stato decretato il rigetto della dichiarazione di emersione presentata dal sig. Carone A. in favore della sig.ra A.K. G. P.

Il ricorso è articolato su un unico motivo, con cui si deduce la violazione di legge e l’eccesso di potere, poiché non solo non vi sarebbe nessun precedente per rapina addebitabile all’istante ma, quand’anche fosse dimostrata l’esistenza di detto precedente, esso non potrebbe essere considerato automaticamente ostativo all’emersione di cui trattasi.

Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio chiedendo cautelativamente che il ricorso venga dichiarato improponibile, inammissibile e comunque infondato.

Alla Camera di Consiglio del 14 giugno 2011 il Collegio ha disposto incombenti istruttori, richiedendo all’amministrazione di esibire copia della sentenza di condanna per rapina richiamata nelle premesse dell’atto impugnato.

Alla Camera di Consiglio del 22 settembre 2011 il Collegio ha dovuto reiterare i su menzionati incombenti istruttori, stante l’inottemperanza della p.a. alla precedente ordinanza.

Il 13 ottobre 2011 l’avvocatura ha depositato agli atti la documentazione come sopra richiesta.

Alla Camera di Consiglio del 1 dicembre 2011 il Collegio, valutata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, sentite al riguardo le parti presenti, ha trattenuto la causa per la decisione con sentenza in forma semplificata.

Motivi della decisione

In via preliminare, il Tribunale osserva che, in relazione agli elementi di causa, sussistono i presupposti per l’adozione di una decisione in forma semplificata, adottata in esito alla camera di consiglio per la trattazione dell’istanza cautelare, stante l’integrità del contraddittorio, l’avvenuta esaustiva trattazione delle tematiche oggetto di giudizio, nonché la mancata enunciazione di osservazioni oppositive delle parti, rese edotte dal Presidente del Collegio di tale eventualità.

Nel merito, il ricorso è infondato.

Osserva il Collegio come, ai sensi dell’art. 1 ter, co. XIII°, D.L. 01.07.2009 n. 78, convertito dalla legge 03.08.2009 n.102: "Non possono essere ammessi alla procedura di emersione prevista dal presente articolo i lavoratori extracomunitari:…

c) che risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella pronunciata anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dagli articoli 380 e 381 del medesimo codice".

Emerge da ciò l’impossibilità – per lo straniero che risulti condannato, anche a seguito di patteggiamento della pena, per una serie di reati (fra i quali, com’è per l’odierna istante, quello di tentata rapina aggravata) – di accedere alla procedura di emersione dal lavoro irregolare introdotta dalla norma suindicata, senza che residui alcuno spazio al dispiegarsi della discrezionalità amministrativa per la valutazione della pericolosità sociale dello straniero medesimo, la quale è presunta ex lege, avendo il provvedimento amministrativo carattere vincolato (così, T.A.R. Lombardia, Milano, II, 11.04.2011 n. 951, id. IV, 14.10.2010 n. 6938, nonché, in relazione alla analoga previsione di cui al combinato disposto degli artt. 4, co.III° e 5 co. V° del d.lgs. n. 286/1998, cfr. Corte Cost. sentenza 16 maggio 2008 n. 148; Consiglio di Stato, sez.VI, 21 aprile 2008 n.1803; 8 febbraio 2008 n.415).

Nel caso che qui occupa, dalla nota depositata in atti a cura della parte resistente risulta una sentenza di condanna riportata dall’esponente per violazione degli artt. 110, 56, 628 co. 1 e 3 c.p. (tentata rapina aggravata), per fatti commessi in Milano il 5.07.2005, inflitta dal Tribunale di Milano (in esito a giudizio immediato) il 10.11.2005, divenuta irrevocabile il 25.01.2006, con condanna alla pena di anni 1 mesi due di reclusione ed euro 400,00 di multa.

Trattasi, com’è noto, di fattispecie di reato per la quale è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza, ex art. 380 c.p.p., e pertanto, ostativa all’emersione ai sensi dell’art. 1 ter cit.

Consegue da quanto sopra l’infondatezza dei suindicati motivi di ricorso, poiché il contenuto di diniego del provvedimento impugnato discende direttamente dalla norma di legge sopra richiamata, senza che residuino spazi alla discrezionalità amministrativa e, quindi, alla prospettazione di censure di eccesso di potere che quella discrezionalità sottendono.

In conclusione, quindi, il ricorso in epigrafe specificato deve essere respinto.

Sussistono, nondimeno, giusti motivi per disporre l’integrale compensazione fra le parti delle spese di causa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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