T.A.R. Lombardia Milano Sez. II, Sent., 12-12-2011, n. 3128

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Svolgimento del processo

Con l’odierno ricorso, notificato il 31.01.2011 e depositato il successivo 16.02.2011 la Provincia di Pavia ha impugnato gli atti in epigrafe specificati, deducendone la illegittimità sotto più profili.

Ulteriori profili di illegittimità sono stati denunciati dall’esponente con i motivi aggiunti notificati il 22.02.2011 e depositati l’8.03.2011.

Si è costituito il Comune di Broni con controricorso e contestuale ricorso incidentale depositato il 07.03.2011, avverso la d.G.P. n. 440/2010, deducendone la illegittimità sotto più profili.

Alla Pubblica udienza del 17.11.2011 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

Motivi della decisione

Il ricorso è improcedibile.

Tale figura, di stretta elaborazione giurisprudenziale, ora espressamente prevista all’art. 35, comma 1, lett. c) del codice del processo amministrativo, è accomunata a quella limitrofa della cessazione della materia del contendere per la disciplina, che determina in entrambi i casi l’improcedibilità del ricorso. Per il resto, come evidenziato anche di recente dal Consiglio di Stato (cfr. decisione, sez. IV, 04 marzo 2011, n. 1413): "le due figure si differenziano tra loro nettamente, per la diversa soddisfazione dell’interesse leso. La sopravvenuta carenza di interesse, infatti, opera solo quando il nuovo provvedimento non soddisfa integralmente il ricorrente, determinando una nuova valutazione dell’assetto del rapporto tra la pubblica amministrazione e l’amministrato; al contrario, la cessazione della materia del contendere si determina quando l’operato successivo della parte pubblica si rivela integralmente satisfattivo dell’interesse azionato. Inoltre, proprio perché la valutazione dell’interesse alla prosecuzione dell’azione spetta unicamente al ricorrente, la sua carenza può essere conseguenza anche di una valutazione esclusiva dello stesso soggetto, in relazione a sopravvenienze anche indipendenti dal comportamento della controparte".

Ebbene, nella fattispecie in esame si realizza proprio tale ultima evenienza, avendo entrambe le parti (ricorrente principale e incidentale) espresso la valutazione di sopravvenuta carenza di interesse ad una decisione nel merito del gravame.

Sulle spese il Collegio, in considerazione della complessità delle questioni implicate e della definizione in rito del ricorso, ritiene sussistano valide ragioni per disporne l’integrale compensazione tra le parti costituite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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