Cass. civ. Sez. III, Sent., 11-05-2012, n. 7262

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Svolgimento del processo

Il 27 ottobre 2010 il Tribunale di Caltagirone-sezione distaccata di Grammichele, decidendo sull’appello proposto da L.C.R. contro la sentenza del Giudice di Pace di Militello del 22 luglio 2008, per quel che interessa in questa sede, non liquidava le spese di lite a favore dell’appellante, relative alla fase di appello e a quelle di primo grado "in mancanza di espressa domanda da parte del procuratore di parte attrice e per gli stessi motivi le spese di CTU liquidate in primo grado come da separato decreto".

Avverso siffatta decisione propone ricorso per cassazione il L. C., affidandosi ad un unico motivo. Non hanno svolto attività difensiva gli altri intimati.

Motivi della decisione

Con l’unico motivo ( art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione art. 91 c.p.c. – violazione art. 360 c.p.c., n. 5 – contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio) il ricorrente lamenta che sia nel petitum dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado sia in quello dell’atto di appello egli aveva richiesto espressamente il rimborso delle spese processuali.

In merito a tale doglianza il Collegio osserva quanto segue. Dal ricorso (p. 2 e p. 6 ricorso) e dalla stessa parte narrativa della impugnata sentenza si pone in rilievo che il L.C. aveva chiesto la "vittoria di spese e compensi di causa di entrambi i gradi del giudizio" (p. 2 sentenza impugnata).

Tuttavia, nel ricorso stesso si fa riferimento non solo alla richiesta avanzata, ma anche alla nota spese al fascicolo di parte (p. 9 ricorso), senza riportarne affatto il contenuto.

Il che rende l’unico motivo di censura inammissibile, in quanto con esso il ricorso non presenta l’autonomia necessaria a consentire la immediata e pronta individuazione della questione non essendo tenuta la Corte a ricercare al di fuori del contesto del ricorso le ragioni che dovrebbero sostenerlo (Cass. n. 18242/03; Cass. n. 2793/99).

Pertanto, se è vero che il L.C. ha chiesto la regolamentazione delle spese, è altresì vero che la nota cui esse si riferivano non è stata affatto ritrascritta nel ricorso, per cui questa Corte non è stata messa in condizione di decidere sul "fatto controverso e decisivo", così come richiesto (p. 5 ricorso).

Nulla va disposto per le spese.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla spese.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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