Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
La Corte di Appello di Milano – Sezione per i minorenni, con sentenza in data 23 settembre 2010, confermava la condanna pronunciata il 28 aprile 2008 dal G.U.P. del Tribunale per i Minorenni di Milano nei confronti di M.P., dichiarato colpevole, in concorso con maggiorenne, del delitto di indebito utilizzo di carta di credito, e assolto dal delitto di furto aggravato della stessa carta di credito.
Propone ricorso per cassazione l’imputato personalmente, deducendo inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 192 c.p.p., nonchè mancanza e manifesta illogicità della motivazione. Il ricorrente, sulla base di un analitico esame del compendio probatorio, osserva che la condanna è stata pronunciata in violazione dei principi basilari in merito alle fattispecie concorsuali, per avere semplicemente assistito a tre episodi di indebita utilizzazione della carta di credito da parte del maggiorenne imputato in concorso.
Motivi della decisione
Il motivo di ricorso è infondato e deve essere rigettato.
La sentenza impugnata ha chiarito che il M. "si accompagnò costantemente a Z. nel corso di tre acquisti/tentativi di acquisto" ed ha interpretato tale comportamento come concorso nel delitto contestato, da un lato desumendolo dal comportamento di fuga del minorenne insieme al coimputato al momento della scoperta della provenienza furtiva della carta di credito di cui all’imputazione, dall’altro lato argomentandolo, in modo non manifestamente illogico, dalla inverosimiglianza della totale inconsapevolezza del M., posto che lo Z., con il quale era stato notato all’interno del centro commerciale la stessa mattina dei fatti, non lo avrebbe certo coinvolto a sua insaputa con il rischio di dovere fronteggiare situazioni di rischio imprevedibile e più elevato. Qualsiasi diversa interpretazione dei fatti esula dall’ambito di cognizione di questo giudice di legittimità. Secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
In casi di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.
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