Cass. civ. Sez. III, Sent., 11-05-2012, n. 7261 Assicurazione della responsabilità civile

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il 18 gennaio 2010 la Corte di appello di Lecce ha respinto l’appello principale proposto da L.F. contro la sentenza del Tribunale di Lecce-sezione stralcio- ed, in accoglimento dell’appello incidentale proposto dalla Milano Assicurazioni s.p.a., ha dichiarato inammissibile la domanda proposta dalla L., quale legale rappresentante della figlia C.F., di risarcimento del danno morale dalla stessa subita per la morte del fratello Cl. a seguito di un incidente stradale e ha condannato la L. alle spese del grado.

Avverso siffatta decisione propone ricorso per cassazione C. F. nei soli confronti della Milano Assicurazioni s.p.a., affidandosi a due motivi. Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.

Motivi della decisione

I due motivi di censura vanno esaminati congiuntamente per la loro interconnessione.

1.-Con il primo ed articolato motivo (violazione e falsa applicazione degli artt. 332 e 334 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5; nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 101 e 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4;

violazione e falsa applicazione dell’art. 350 c.p.c., u.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4) la ricorrente deduce di avere proposto, in quanto rappresentata dalla madre, perchè di età minore all’epoca, due domande autonome di risarcimento dei danni, conseguenti al sinistro stradale del 7 aprile 1991 in cui trovò la morte, tra l’altro, Ca.Cl., suo fratello.

Trattandosi di due causae petendi e petita sostanziali, autonome e indipendenti e che non si verteva in cause inscindibili, la Milano avrebbe dovuto proporre contro la sentenza che aveva deciso sulla domanda di essa C. appello principale autonomo nei termini di cui agli artt. 325 e 327 c.p.c..

Nè andava trascurato che ad essa C. non fu nemmeno notificato l’atto di impugnazione della Milano (p. 11 ricorso), per cui l’appello incidentale non poteva essere proposto ed esaminato nei suoi confronti.

Al contrario, il giudice dell’appello avrebbe statuito su domanda non proposta nei confronti di una parte – per l’appunto la C. – non citata e non comparsa, dichiarandola erroneamente contumace (p. 12 ricorso).

Con il secondo motivo (violazione e falsa applicazione degli artt. 183 e 184 e 345 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4;

violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4; omesso esame di un punto decisivo della controversia-motivazione carente in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5) la ricorrente fa presente che a mezzo della madre, esercente al tempo la potestà genitoriale, ebbe a richiedere il risarcimento dei danni da lei subiti ed in sede di precisazione della conclusioni ebbe ad indicare anche il danno morale per la morte del fratello.

Sottolinea, inoltre, la ricorrente che, nella sostanza, sia la Milano che la RAS ebbero ad accettare il contraddittorio (p. 14 ricorso) e che in effetti stante l’atto di citazione, nelle conclusioni ebbe solo ad effettuare una "mera precisazione delle domande" e che la stessa Milano ebbe a discutere della sua posizione risarcitoria, per cui vi sarebbe stato un comportamento concludente che implicava ex SU n. 4712/06 accettazione della domanda (p. 17 ricorso).

2.-In merito a queste censure il Collegio osserva quanto segue.

Nel caso in esame si verte in ipotesi di cause scindibili.

E’ pacifico che la C. non era parte processuale nel giudizio di appello principale proposta dalla L.F..

La Milano Assicurazioni si costituì in appello, perchè convenuta dalla L., mentre in quella fase la C. rimase contumace.

Nel costituirsi la Milano dispiegò appello incidentale e chiese il rigetto della richiesta di risarcimento del danno morale conseguente alla morte di Ca.Cl. così come liquidato in favore di C.F.M. in quanto non richiesto tempestivamente nei confronti della Milano Assicurazioni s.p.a. (p. 3 sentenza impugnata).

Ciò posto in punto processuale è evidente che ha errato il giudice dell’appello, in quanto la Milano Assicurazioni avrebbe dovuto proporre appello autonomo e tempestivo contro il capo della sentenza di primo grado che aveva deciso la domanda di C.F., ossia nei termini previsti dal codice di rito.

Di vero, costituisce jus reception l’orientamento di questa Corte che si è espressa nel senso che l’impugnazione incidentale tardiva nei processi con pluralità di parti è ammissibile solo nella ipotesi in cui il soggetto diverso sia parte di un rapporto dipendente da quello investito dall’impugnazione principale ovvero a tale diverso soggetto la causa sia comune per la sua inscindibilità.

Infatti, se è vero che nella sua portata oggettiva l’appello incidentale tardivo può investire capi diversi da quello impugnato in via principale, è altresì vero che con la suddetta impugnazione non si può introdurre nel giudizio parte diversa da quella che ha impugnato la sentenza in via principale a meno che non si tratti di cause inscindibili (Cass. n. 1466/95; Cass. n. 6521/03; Cass. n. 8105/06; Cass. n. 10042/06).

Ne consegue che va accolto il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo, e la sentenza impugnata va cassata senza rinvio nei limiti del motivo accolto.

A ciò segue la condanna della Milano Assicurazioni alle spese del presente giudizio di cassazione a favore della ricorrente e che si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo e, nei limiti del motivo accolto, cassa senza rinvio la sentenza impugnata e liquida le spese del presente giudizio di cassazione nella somma di Euro 3.700,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori come per legge a carico della Milano Assicurazioni s.p.a..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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