Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 12-10-2011) 08-11-2011, n. 40292

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Ancona – Sezione distaccata di Fabriano, con sentenza in data 14 dicembre 2010, confermava la condanna pronunciata il 14 gennaio 2009 dal Giudice di Pace di Fabriano nei confronti di A.M.S., dichiarato colpevole dei reati di cui agli artt. 637 e 635 c.p., perchè, senza necessità, ma al solo fine di procurare un allarme presso l’autorità e di rivendicare questioni personali presso la pubblica opinione, si introduceva nel cantiere edile della ditta Cuordileone Emanuele, manomettendo, inoltre, l’impianto elettrico del cantiere stesso e cagionando un danno di Euro 1.100.

Propone ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo i seguenti motivi: 1) mancanza di motivazione sulla richiesta di applicare l’esimente di cui all’art. 54 c.p., in quanto l’imputato si sarebbe trovato in uno stato di necessità causato dall’imprenditore, proprietario del cantiere presso cui lavorava, per non avergli pagato la somma di Euro 12.053,28 come da sentenza del giudice del lavoro.

2) inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale, in relazione all’imputazione di cui all’art. 637 c.p., in quanto l’imputato non avrebbe fatto altro che compiere un gesto estremo per garantirsi situazioni meritevoli di tutela.

3) illogicità della motivazione in relazione alìimputazione i cui all’art. 637 c.p., perchè l’affermazione della sentenza impugnata che il cantiere era recintato contrasterebbe con le dichiarazioni rese dai testimoni.

4) mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato di cui all’art. 635 c.p., poichè la volontà e coscienza di danneggiare la gru sarebbe inconciliabile con la condotta effettivamente tenuta dall’imputato.

5) erronea e illogica motivazione riguardo alle risultanze testimoniali relative alla attribuzione dei danni riscontrati, in quanto il teste assunto attesta soltanto una valutazione postuma dei beni senza riferire alcun elemento che provi come causa dei danni sia stata esclusivamente la condotta dell’imputato, peraltro privo di strumenti idonei a tal fine.

Motivi della decisione

I motivi di ricorso concernenti l’imputazione ex art. 637 c.p. sono infondati e devono essere rigettati. Infatti, la sentenza impugnata ha chiarito che "il cantiere era recintato e chiuso con cancello e lucchetto tanto che vigili del fuoco e polizia per accedervi dovevano forzare il meccanismo protettivo". D’altro canto, lo stato di necessità che il ricorrente vorrebbe dedurre dalla condotta dell’imprenditore, proprietario del cantiere, di non avere pagato all’imputato una somma pari a 12.053,28 Euro stabilita dal giudice del lavoro di Ancona, non può certo configurarsi quale "pericolo attuale di un danno grave alla persona" ex art. 54 c.p.; infatti, ai fini dell’esimente di cui all’art. 54 c.p., pur dovendo ritenersi che il danno grave alla persona non è solo quello alla vita ed all’integrità fisica, ma altresì quello minacciato ai beni attinenti alla personalità, quali, ad esempio, quello alla libertà, al pudore, all’onore, al decoro, è, peraltro, da considerarsi che, alla stregua della detta disposizione, il pericolo cioè la costrizione a violare la legge, viene a mancare tutte le volte in cui con altri mezzi si possa ottenere quanto è indispensabile per evitare il danno. I motivi di ricorso concernenti l’imputazione di cui all’art. 635 c.p., invece, devono essere accolti, poichè la sentenza appare viziata da carenza e illogicità della motivazione, deducendo l’attribuibilità all’imputato della manomissione dell’impianto elettrico esclusivamente dalla circostanza dell’accertamento del danno "nei giorni successivi al fatto", senza addurre alcun elemento a sostegno dell’affermazione che tale danno si sarebbe verificato "subito dopo" che l’ A. ebbe a salire sulla gru.

La sentenza impugnata, pertanto, deve essere annullata ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), con riferimento all’imputazione di cui all’art. 635 c.p., con rinvio al Tribunale di Ancona per nuovo giudizio sul capo.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al delitto di cui all’art. 635 c.p. con rinvio al Tribunale di Ancona per nuovo giudizio. Rigetta nel resto.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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