Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 12-10-2011) 08-11-2011, n. 40291 Contestazione dell’accusa Relazione tra la sentenza e l’accusa contestata

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo

Il Giudice di Pace di Legnano, con sentenza in data 28 novembre 2010, assolveva V.V., con la formula perchè il fatto non sussiste, dal reato di cui all’art. 633 c.p., contestato per avere invaso arbitrariamente l’impianto per la raccolta differenziata dei rifiuti della società Amga di (OMISSIS), ritenendo che l’imputato si fosse introdotto nel suddetto impianto non allo scopo di esercitare un rapporto di fatto che escludesse in tutto o in parte quello preesistente riguardante altri, ma al fine di sottrarre materiali ivi depositati.

Propone ricorso per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Milano, chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata, perchè il Giudice di Pace avrebbe dovuto dare al fatto la corretta qualificazione giuridica di tentato furto aggravato, con consequenziale declaratoria di incompetenza e trasmissione degli atti al P.M. presso il giudice competente.

Motivi della decisione

Il motivo di ricorso è fondato e deve essere accolto. Infatti, il giudice di pace ha ritenuto che il fatto commesso dall’imputato fosse diverso da quello contestatogli, sicchè egli non avrebbe dovuto pronunciare sentenza di assoluzione in ordine al reato di cui all’imputazione, al fine di non precludere con il giudicato la perseguibilità del fatto diverso, ma avrebbe dovuto limitarsi a disporre la trasmissione degli atti al pubblico ministero per quanto di sua competenza, lasciando così impregiudicata ogni ulteriore determinazione dell’organo dell’accusa in merito all’esperibilità dell’azione penale per il fatto di reato in questione (cfr. Sez. 4, n. 18135 del 09/02/2010, C, Rv. 247534; Sez. 1, n. 1708 del 01/12/1999 -14/02/2000, Serafini, Rv. 215338 Sez. 2, n. 9471 del 25/09/1996, Barloti, Rv. 206274). La sentenza impugnata, pertanto, deve essere annullata senza rinvio e deve essere disposta la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica di Milano.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica di Milano.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *