Cass. civ. Sez. III, Sent., 11-05-2012, n. 7259 Assicurazione della responsabilità civile

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 29-9-2009 la Corte di Appello di Venezia, evocata a seguito di impugnazione di M.A. sull’entità del risarcimento dei danni riportati in un incidente stradale, dovuto ad esclusiva responsabilità di M.C., assicurato con la società Cattolica Assicurazione, ha confermato il rigetto della domanda di danno da diminuzione della capacità lavorativa specifica, sul rilievo della mancanza di prova che gli esiti dell’incidente avessero inciso sulla capacità lavorativa specifica di danno morale, sul rilievo che tale danno non era stato chiesto con la domanda introduttiva del giudizio di primo grado. Propone ricorso A. M. con quattro motivi illustrati da memoria. Non presentano difese i resistenti.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo si denunzia violazione degli artt. 99, 112 c.p.c., dell’art. 163 c.p.c., nn. 3 e 4, art. 183 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Sostiene il ricorrente che con l’atto di citazione del giudizio di primo grado è stato richiesto il risarcimento di tutti i danni subiti in conseguenza del sinistro, domanda comprensiva anche del danno morale,con il conseguente obbligo del giudice di merito di provvedere alla liquidazione dello stesso.

2. Con il secondo motivo si denunzia difetto di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5 nell’interpretazione della domanda introduttiva del giudizio di primo grado e della memoria ex art. 183 c.p.c. in relazione all’esclusione della richiesta di risarcimento del danno morale.

3. I due motivi si esaminano congiuntamente per la connessione logico giuridica e sono fondati.

La Corte di appello ha confermato il rigetto della domanda di risarcimento del danno morale, sul rilievo che tale danno non era stato chiesto con la domanda introduttiva del giudizio.

Ha aggiunto che la domanda di risarcimento del danno morale non poteva ritenersi formulata nella memoria depositata ex art. 183 c.p.c., comma 5, sul rilievo che tale atto non può contenere domande nuove.

4. Dalla citazione introduttiva del giudizio di primo grado, riportata in ricorso ai fini del rispetto del requisito dell’autosufficienza, si rileva che il ricorrente ha chiesto la condanna di M.C., in solido con la sua compagnia assicuratrice, al risarcimento di tutti i danni subiti in conseguenza dell’incidente, e che nella memoria ex art. 183 c.p.c. ha chiesto l’ammissione di una c.t.u. al fine di accertare le lesioni riportate con riferimento al danno biologico e morale.

5. Va rilevato che, avendo il ricorrente chiesto con l’atto introduttivo del giudizio e concluso, sia in primo che in secondo grado, per il riconoscimento "di tutti i danni subiti dall’attore" la locuzione "tutti i danni" risulta comunque indicativa della volontà di conseguire un integrale risarcimento di tutte le voci di danno, patrimoniali e non, che fossero legittimamente indennizzabili nel caso di specie.

6. La specificazione nella memoria depositata ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 183 c.p.c., comma 5) dei singoli danni di cui veniva invocata la liquidazione non può essere interpretata come domanda nuova, come ha ritenuto la Corte territoriale, giacchè tale specificazione ha valore puramente esemplificativo.

Va, inoltre rilevato che la Corte di merito ha confermato la sentenza di primo grado, senza tener conto della significativa evoluzione (a partire dalle sentenze gemelle delle Sezioni Unite nn. 8827/03 e 8828/03) della giurisprudenza di questa S.C. nel campo di una più precisa definizione del danno non patrimoniale di cui all’art. 2059 c.c., sollecitata dalla sempre più sentita esigenza di garantire l’integrale riparazione del danno ingiustamente subito, non solo nel patrimonio inteso in senso strettamente economico, ma anche nei valori propri della persona ( art. 2 Cost.).

In particolare, la sentenza impugnata, nell’interpretare la domanda introduttiva del giudizio di primo grado, ha trascurato di valutare un dato ormai acquisito nell’ordinamento positivo, e cioè l’avvenuto riconoscimento di una più lata estensione della nozione di "danno non patrimoniale" inteso ormai come danno da lesione di valori inerenti alla persona, senza distinte sottocategorie, ma solo con specifici casi determinati dalla legge, al massimo livello costituito dalla Costituzione, di riparazione del danno non patrimoniale.

7. Con il terzo motivo si denunzia difetto di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5 in relazione al mancato riconoscimento del danno da capacità lavorativa specifica.

Sostiene il ricorrente che dal parere medico legale del dott. P. si rileva che dall’incidente è conseguito un aggravamento della severa preesistenza cervicale, con incidenza dei postumi sull’attività lavorativa specifica di falegname di entità superiore al 10% e che tale aggravamento aveva determinato la cessazione dell’iscrizione all’albo delle imprese artigiane con effetto dal 1-3-2001. 8. Il motivo è infondato.

La Corte di appello ha confermato il rigetto della domanda di risarcimento del danno da invalidità lavorativa specifica, sul rilievo che le consulenze tecniche disposte dal giudice di primo grado hanno escludo che vi siano elementi a supporto di una diminuzione della capacità lavorativa a seguito degli esiti del sinistro per cui è causa, tanto più che i gravi danni al rachide cervicale con progressive limitazioni funzionali erano da ricondurre alle conseguenze di un primo incidente, subito dal ricorrente nel 1996.

Inoltre la Corte di merito ha rilevato che dalle denunzie dei redditi del periodo successivo all’incidente non emergevano riduzioni dei redditi dall’attività da lavoro e che non vi era alcun elemento per ricondurre la cessazione dell’attività nel 2001 ad una necessità dovuta alle conseguenze del sinistro del (OMISSIS) e non ad una scelta personale del ricorrente.

9. Della linea argomentativa così sviluppata il ricorrente non segnala alcuna caduta di consequenzialità, mentre l’impugnazione si risolve nella prospettazione dei fatti alternativa a quella del giudice di merito. Si ricorda che ili motivo di ricorso per cassazione con il quale la sentenza impugnata venga censurata per vizio della motivazione non può essere inteso a far valere la rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice del merito al diverso convincimento soggettivo della parte e, in particolare, non vi si può proporre un preteso migliore e più appagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti, atteso che tali aspetti del giudizio, interni all’ambito della discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell’apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi dell’"iter" formativo di tale convincimento rilevanti ai sensi della disposizione di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5). In caso contrario, il motivo di ricorso si risolverebbe, come nella specie, in una inammissibile istanza di revisione delle valutazione e dei convincimenti del giudice di merito, ovvero di una nuova pronuncia sul fatto, sicuramente estranea alla natura ed alle finalità del giudizio di cassazione. Cass. civ., Sez. lavoro, 22 febbraio 2006, n. 3881. 10. Con il quarto motivo si denunzia difetto di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5 in relazione al mancato esame dei rilievi formulati alla c.t.u ai fini del rinnovo delle indagini peritali.

11. Il motivo è inammissibile per novità della cesura.

Il ricorrente ha riportato, ai fini dell’autosufficienza, i rilievi formulati alla c.t.u. del prof. S. dal perito di parte dott. S..

I rilievi riportati si riferiscono solo alla parte della c.t.u relativa al danno biologico di natura psichiatrica, asseritamene riportato a seguito dell’incidente.

Tale voce di danno non patrimoniale non risulta essere stata impugnata in appello dal ricorrente, che nel ricorso non ha neanche dedotto in quale fase del procedimento e con quale atto censurato la liquidazione di tale aspetto del danno.

La sentenza va cassata in relazione ai primi due motivi accolti e rinviata ad altra sezione della Corte di appello di Venezia.

P.Q.M.

La Corte accoglie i primi due motivi del ricorso, che rigetta nel resto, cassa e rinvia alla Corte di Appello di Venezia, in diversa composizione, che provvederà anche alle spese del giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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