Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 05-10-2011) 08-11-2011, n. 40352

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

S.P. è stato condannato nei due gradi di merito per i reati di lesioni volontarie e ingiuria in danno di G. E. alla pena ritenuta di giustizia, oltre al risarcimento dei danni.

L’affermazione di responsabilità era fondata sulle dichiarazioni della parte lesa riscontrate da quelle di D.S.P. e dal referto del pronto soccorso.

Con il ricorso per cassazione S.P. deduceva la erronea valutazione della testimonianza della parte offesa perchè il suo racconto in ordine al luogo ove si sarebbero svolti i fatti era diverso da quanto riferito con l’atto di costituzione di parte civile, la scarsa attendibilità dei testi D.S., che aveva parlato della presenza di un bastone che nessun altro aveva visto, e G.N., che non aveva chiamato nemmeno i carabinieri.

Con un secondo motivo di impugnazione il ricorrente denunciava la carenza e la illogicità della motivazione.

I motivi posti a sostegno del ricorso proposto da S. P. sono manifestamente infondati e si risolvono in censure di merito della decisione impugnata.

In effetti il ricorrente, pur avendo dedotto la violazione dei criteri di valutazione della prova ed il vizio di motivazione, ha in sostanza censurato le valutazioni di merito compiute dai primi giudici, cosa non consentita nel giudizio di legittimità.

In ogni caso va detto che il giudice di appello ha indicato i criteri di valutazione della prova richiamando anche le pronunce della Suprema Corte che invitano al rigore e alla prudenza nella valutazione delle dichiarazioni della parte lesa portatrice di interessi all’esito della causa.

Con motivazione immune da manifeste illogicità il tribunale ha spiegato che il racconto della parte lesa appariva attendibile perchè coerente e preciso, non potendo avere nessun valore alcune discrasie rispetto a quanto indicato nell’atto di costituzione di parte civile, trattandosi di aspetti che non intaccavano il nucleo centrale della deposizione.

Ad identiche conclusioni, sorrette da una motivazione immune da manifeste illogicità, è pervenuto il tribunale per ciò che concerne la valutazione delle dichiarazioni rese dal teste D. S..

Le osservazioni del ricorrente non mettono in evidenza nessun errore di diritto nè manifeste illogicità della motivazione.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, liquidata in via equitativa, in ragione dei motivi dedotti, di Euro 1.000,00 alla cassa delle ammende.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese del procedimento ed a versare la somma di Euro 1.000,00 alla cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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