Cass. civ. Sez. III, Sent., 11-05-2012, n. 7255 Riparazione per errore giudiziario

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con atto di citazione del luglio 2006, V.W. convenne in giudizio, dinanzi al tribunale di Perugia, la Presidenza del Consiglio dei Ministri per sentirne pronunciare la condanna, ex L. n. 117 del 1988, al risarcimento dei danni conseguenti al comportamento colposo, commissivo ed omissivo, tenuto in suo pregiudizio dai sostituti procuratori presso il tribunale di Roma Sa.

V. e N.S..

Il giudice adito dichiarò inammissibile la domanda, per tardività e per manifesta infondatezza.

Il reclamo proposto dal V. venne respinto dall’adita corte di appello umbra, tanto per la ritenuta infondatezza dei motivi di doglianza, quanto per inammissibilità della domanda (inammissibilità conseguente a motivi ulteriori rispetto a quelli già individuati in prime cure, a giudizio della corte territoriale).

V.W. propone ricorso per cassazione avverso tale pronuncia.

Il ricorso deve essere in limine dichiarato inammissibile, alla luce della recente, quanto costante giurisprudenza di questa corte regolatrice (Cass. ss.uu. 4823/2009, 16628/2009, 20395/2009, 19255/2010, 6279/2011) a mente della quale la prescrizione contenuta nell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, secondo la quale il ricorso per cassazione deve contenere, a pena d’inammissibilità, l’esposizione sommaria dei fatti di causa, non può ritenersi osservata quando il ricorrente non riproduca alcuna narrativa della vicenda processuale, nè accenni all’oggetto della pretesa, limitandosi ad allegare, mediante "spillatura" al ricorso, l’intero ricorso di primo grado ed il testo integrale di tutti gli atti successivi, rendendo particolarmente difficoltosa l’individuazione della materia del contendere e contravvenendo allo scopo della disposizione, preordinata ad agevolare la comprensione dell’oggetto della pretesa e del tenore della sentenza impugnata in immediato coordinamento con i motivi di censura.

Nella specie, lo svolgimento del processo, che si dipana dal folio 2 al folio 39 del ricorso, è costituito pressochè interamente dalla integrale trascrizione dell’atto di citazione in primo grado, del decreto del tribunale di Perugia, del reclamo alla corte di appello.

Il rilievo di inammissibilità in parola (che ben potrebbe essere oggetto di disamina ex officio da parte della Corte di legittimità:

Cass. 15964/2011) risulta, nella specie, preliminarmente sollevato, in sede di udienza di discussione, dal P.G., onde esso si sottrae ipso facto alla sfera di operatività dell’art. 384 c.p.c., comma 3 così come sostituito dal D.Lgs. n. 40 del 2006, considerato che i difensori delle parti possono presentare alla Corte osservazioni in merito alle conclusioni del P.G., a norma dell’art. 379 c.p.c., u.c. (Cass. 15901/2009; Cass. ss.uu. 16275/2007, 14385/2007).

La disciplina delle spese del giudizio di legittimità segue il principio legale della soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in complessivi Euro 1700,00, oltre alle spese prenotate a debito.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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