Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 28-09-2011) 08-11-2011, n. 40350 Falsità materiale in atti pubblici Soppressione, occultamento, distruzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

C.V., giudice di pace di Corato, è stato tratto a giudizio quale responsabile del reato di soppressione di atto vero, avanti il Tribunale di Lecce, per avere – ritenendo che ogni scritto dovesse essere apposto su moduli prestampati – strappato fogli recanti annotazioni manoscritte dalle parti di un procedimento civile che si svolgeva davanti al predetto.

Con sentenza 9.1.09 il C. è stato assolto e la decisione, appellata dal Procuratore generale, è stata confermata dalla Corte di appello di Lecce in data 24.6.10.

Ha proposto ricorso il Procuratore generale replicando la tesi avanzata in appello: è errata la convinzione che, mancando la firma del cancelliere, non possa configurarsi il reato di cui all’art. 490 c.p., essendo prassi consolidata (e ribadita dalla presente vicenda) che le parti si assumano il compito della verbalizzazione dell’udienza civile, sostituendosi alla funzione rogante del pubblico ufficiale. La redazione di un riepilogo dei fatti occorsi nello svolgimento dell’udienza tiene infatti luogo di un verbale e diviene oggetto materiale del reato qui invocato.

Con memoria 1.9.11 l’imputato ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile ovvero rigettato.

Osserva la Corte che il ricorso è infondato.

Il presupposto del reato di cui all’art. 490 c.p., in relazione all’art. 476 c.p., è l’esistenza di un atto pubblico, indebitamente distrutto o, comunque, soppresso dal soggetto attivo. Tale non è la scrittura predisposta dal pubblico ufficiale, ma da lui non sottoscritta, perchè è la sottoscrizione che ne garantisce la provenienza dal pubblico ufficiale e la genuinità (v. Cass. sez. 5, 22 novembre 1966, Sisto, rv 103057).

Attiene infatti all’essenziale nozione di atto pubblico ai fini del diritto penale la derivazione diretta dal pubblico ufficiale:

soltanto l’atto redatto dal pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni può assurgere a rilievo pubblicistico, giacchè ciò che rileva è la provenienza dell’atto dal medesimo ed il contributo dallo stesso fornito, in termini di conoscenza o di determinazione, nel contesto di un procedimento della pubblica amministrazione (cfr., ex multis, Cass., sez. 5, 5 dicembre 2008, Paolino, rv 242770).

Nel caso di specie, il documento distrutto non recava la sottoscrizione del cancelliere o di altro pubblico ufficiale rogante, sicchè giuridicamente corretta è la lettura resa dalla decisione impugnata, di inconfigurabilità del reato di cui all’art. 490 c.p..

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso del Procuratore generale.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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