Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 28-09-2011) 08-11-2011, n. 40349

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Tribunale di Palermo ha confermato, anche con riferimento al risarcimento dei danni da reato, in data 21.6.10, la condanna emessa dal locale giudice di pace nei confronti degli odierni ricorrenti M.L., F.P. e F.G., per i reati di danneggiamento e lesioni personali in danno di A. T., costituitasi parte civile.

Deducono i ricorrenti, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, carenza di adeguati elementi di accusa e inosservanza della norma processuale che impone serrata motivazione a sostegno della versione accusatoria della persona offesa, essendo state riscontrate imprecisioni nel suo narrato, nonchè violazione del diritto alla prova, anche ai fini della valutazione del trattamento sanzionatorio e dell’eventuale ricorrenza dell’attenuante della provocazione. Si censura inoltre la carenza di motivazione su spunti di censura dedotti con l’appello relativamente all’ammontare del danno patrimoniale ritenuto in guisa elevata ed ingiustificata, nonchè illogicità nell’affermazione della linearità della versione resa dalle persone offese, contraddetta dai medesimi giudici.

Si lamenta, da ultimo, mancanza di motivazione quanto al diniego delle attenuanti generiche. Osserva la Corte che il primo motivo di ricorso non è fondato.

Il giudice di appello, infatti, con adeguata motivazione, con riferimento alla attendibilità delle dichiarazioni delle persone offese, non soltanto ha fatto proprio il giudizio del primo giudice, ma lo ha asseverato richiamando sia la certificazione medica che le dichiarazioni dell’agente di p.g. intervenuto all’esito del diverbio, fornendo anche ragione dell’omessa diversificazione nel vaglio delle singole posizioni, atteso il concorso fattivo di tutti gli odierni ricorrenti al fatto. Inammissibile è lo scrutinio sugli altri motivi poichè non risulta che le censure siano state formulate con il gravame di appello, sia per ciò che concerne l’ammontare del danno oggetto di ristoro, sia quanto al riconoscimento delle attenuanti generiche. Al rigetto del ricorso segue la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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