T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 12-12-2011, n. 3135

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. I ricorrenti sono destinatari di un’ordinanza comunale per la regolarizzazione delle canne fumarie nel 2005. Tale ordinanza ha imposto obblighi a carico dei singoli proprietari ed a carico del Condominio.

In data 29.09.2010 hanno presentato al Comune un’istanza per la conclusione del procedimento.

Il Comune non si è costituito.

2. Il ricorso è fondato con riferimento agli obblighi dei ricorrenti.

Dagli atti risulta che la situazione di fatto, con riferimento agli obblighi condominiali, è oggetto di accertamento in sede civile, senza che ancora risulti una decisione in merito.

Inoltre il ricorso non risulta notificato a tutti i condomini, che sono litisconsorti necessari nelle controversie relative agli obblighi comuni.

Si ritiene tuttavia che, stando la divisibilità degli obblighi individuati dall’ordinanza, sussistono i presupposti processuali per una decisione in merito agli obblighi dei singoli condomini ricorrenti, i quali hanno un interesse personale e diretto alla pronuncia in merito all’istanza proposta con riferimento all’adempimento ai propri obblighi, in quanto oggi la certificazione degli impianti termici integra la regolarità dell’immobile.

Ne consegue la necessaria condanna del Comune a provvedere con riferimento all’avvenuto adempimento degli obblighi da parte dei ricorrenti, se ed in quanto divisibili. La decisione potrà estendersi anche alle parti comuni dell’edificio ed agli altri condomini solo previa apertura di apposito procedimento e di comunicazione di avvio del procedimento.

In mancanza della costituzione del Comune non occorre pronunciare sulle spese.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accoglie il ricorso e per l’effetto ordina al Comune di Trezzo sull’Adda di provvedere entro un termine di trenta giorni.

Nulla sulle spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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