Cass. civ. Sez. III, Sent., 11-05-2012, n. 7253 Concorrenza

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Nel luglio del 2005 la s.r.l. PNP Italia, premesso in fatto:

Di esercitare attività d’impresa nel settore delle informazioni commerciali sul conto di operatori economici, attingendo a tal fine anche dagli uffici di conservatoria e catastali;

Di essere stata gravemente pregiudicata dalle disposizioni di cui alla L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 367 che, intervenendo su di un regime di libero mercato, aveva vietato – a pena di sanzioni pecuniarie – il riutilizzo plurimo dei dati dei registri immobiliari acquisiti nell’interesse di terzi, prevedendo la possibilità di costituzione di archivi paralleli privati soltanto verso il pagamento forfettario dei relativi diritti fissati sulla base di specifiche convenzioni da stipulare con la direzione dell’agenzia del territorio, e da quest’ultima autonomamente predisposte, con circolare n. 2 del 2005, nel senso della previsione del pagamento di gravosi corrispettivi, della temporaneità del rapporto, della cancellazione dei dati memorizzati nell’archivio al momento della sua cessazione, con successiva approvazione di una nuova tabella delle tasse ipotecarie redatta all’evidente scopo di emarginare dal mercato del settore le imprese private mediante offerta diretta dei servizi in questione;

Di avere pertanto adito, ex art. 700 c.p.c. e della L. n. 287 del 1990, art. 33 a fini di tutela dalla indicate iniziative anticoncorrenziali da abuso di posizione dominante, la corte di appello di Torino perchè venisse emanato un ordine diretto a consentirle la prosecuzione dell’attività di impresa;

Di avere, in esito al decreto di rigetto del marzo 2005, proposto reclamo (ex art. 669 terdecies c.p.c.), accolto dalla medesima corte di appello che, con ordinanza del giugno 2005, aveva ordinato all’agenzia del territorio di Torino l’astensione da ogni iniziativa incompatibile con l’attività di essa ricorrente;

tanto premesso, aveva convenuto in giudizio la medesima agenzia per sentir dichiarare l’esistenza del suo diritto alla prosecuzione dell’attività in regime di libero mercato e per sentir conseguentemente condannare la convenuta al risarcimento dei danni.

La corte piemontese, disposta CTU per la quantificazione del danno, accolse la domanda, configurando in termini di abuso di posizione dominante (in violazione dell’art. 82 e segg. del trattato CE, della Direttiva CE 2003/98, della L. n. 287 del 1990, artt. 3 e 8) il comportamento tenuto dall’agenzia del territorio, che conseguentemente condannò al risarcimento del danno nella misura di 664.200 Euro, in motivata adesione alle conclusioni raggiunte dal consulente d’ufficio.

La sentenza è stata impugnata dalla agenzia per il territorio con ricorso per cassazione articolato 7 in motivi.

Resiste con controricorso illustrato da memoria la PNP Italia.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

Tutte le questioni oggi sottoposte all’esame del collegio risultano, difatti, affrontate e risolte, in senso interamente favorevole alla contro ricorrente, dalle sezioni unite di questa Corte che, con sentenza 30175/2001, ha, da un canto, affermato la giurisdizione del giudice ordinario (id est, della corte di appello territorialmente competente), dall’altro, ritenuto del tutto legittima la configurazione del comportamento dell’agenzia in termini di abuso di posizione dominante, dall’altro ancora confermato la necessità che, in materie particolarmente complesse quale quella dell’illecito concorrenziale, il giudice del merito faccia uso, anche sul piano dell’accertamento del danno, dell’operato del CTU. Le medesime questioni formano oggetto dell’odierno ricorso e sono state riproposte al collegio senza alcuna significativa novità argomentativa rispetto a quelle già scrutinate dalle sezioni unite, al cui dictum il collegio stesso intende uniformarsi. Il ricorso è pertanto rigettato.

La disciplina delle spese – che possono essere in questa sede compensate, attesa la complessità e la novità delle questioni – segue come da dispositivo.

P.Q.M.

La corte rigetta e compensa le spese del giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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