Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 28-09-2011) 08-11-2011, n. 40348

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

P.F.A.E. è stato condannato, a seguito di giudizio abbreviato, dal Tribunale di Milano, con sentenza 13.4.06, per il reato di furto, commesso con abuso di relazioni di prestazioni d’opera, alla pena ritenuta di giustizia, e la Corte territoriale, in data 17.9.10, ha confermato la prima decisione.

Ha proposto ricorso l’imputato deducendo erronea applicazione della legge penale poichè il danno è stato sostanzialmente correlato alla dichiarazione della persona offesa, inidonea ad essere assunta a parametro probatorio, nonchè per carenza e contraddittorietà della motivazione nell’escludere rilievo alle dichiarazioni della stessa persona offesa di essere stata risarcita. Si duole poi il P. della carenza di motivazione sul valore dei beni sottratti, affermato in modo probabilistico e, infine, dell’erronea applicazione della legge penale per avere i giudici escluso la prevalenza delle attenuanti generiche in ragione della pluralità delle aggravanti.

Osserva la Corte che il ricorso non è fondato.

Con motivazione adeguata, la Corte territoriale, quanto al primo motivo, ha fondato la quantificazione del danno ancorandola non ad un dato probabilistico, ma alle precise dichiarazioni della parte lesa che, con riferimento precipuamente agli orologi in oro, oggetto del furto, di prestigiose marche (Pathek Philippe, Rolex, Breguet), ha indicato in 50.000,00 Euro il loro valore, laddove non certo illogicamente – e pur considerato il recupero di due orologi – è stata ritenuta non congrua, ai fini del riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62 c.p., n. 6, la somma di 15.000,00 Euro versata dall’imputato alla parte lesa, a nulla rilevando che quest’ultima si sia sentita risarcita del danno, l’attenuante in parola essendo legata a fattori oggettivi indipendenti dalla valutazione della parte offesa.

Il terzo motivo è, quindi, assorbito.

Infondata è anche la doglianza relativa al parametro quantitativo delle circostanze del reato, ostativo al giudizio di prevalenza:

infatti, se risulta meccanicistica ed impropria l’argomentazione per cui la pluralità di aggravanti impedisce l’applicazione prevalente di una sola attenuante, è tuttavia indubbio che l’argomentazione sottende, in fatto, una gravita della condotta incompatibile con la valutazione, strettamente discrezionale al riguardo.

Invero, l’abuso della fiducia palesato dal comportamento attesta uno spessore inconsueto dell’azione antidoverosa.

Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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