Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 28-09-2011) 08-11-2011, n. 40347

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

D.N.M. è stato condannato per il delitto di diffamazione per avere, quale redattore dell’articolo apparso il 2.6.04 sul periodico "La Nuova Provincia di Biella", affermato che il locale questore, P.A., aveva contribuito ad occultare all’Autorità giudiziaria la notizia di reato relativa all’aggressione compiuta da esponenti di Alleanza nazionale ai danni di persone senza fissa dimora, circostanza che le indagini avevano appurato essere priva di fondamento.

Confermata dalla Corte torinese, in data 1.6.10, la condanna inflitta all’imputato dal tribunale di quella città, il D.N. ricorre dolendosi, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, dell’erronea applicazione della legge penale ( artt. 51 e 595 c.p.) e della carenza di motivazione nella parte in cui la sentenza aveva escluso l’esercizio del diritto di critica, frutto di mancato inquadramento delle frasi incriminate nel contesto complessivo dell’articolo in cui si evidenziava l’oggettivo ritardo nell’informazione all’a.g., concretante un giudizio che non necessariamente doveva essere obiettivo, essendo legittima la critica incisiva tanto più elevata quanto più lo era la posizione del soggetto a cui si riferiva.

Con il secondo motivo si deduce violazione di legge nella parte in cui era stata esclusa la putatività dell’errore frutto di colpa.

In data 7.6.11 era redatto verbale di remissione di querela ad opera del P., con conseguente accettazione, in data 8.6.11, della stessa da parte del D.N..

Osserva la Corte che l’intervenuta remissione della querela, ritualmente accettata, comporta l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato ascritto a D.N.M. estinto ai sensi dell’art. 152 c.p..

Segue per legge – in assenza di contraria determinazione delle parti – la condanna del querelato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato ascritto a D.N.M. è estinto per remissione di querela.

Pone le spese del procedimento a carico del querelato.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *