Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 11-05-2012, n. 7251

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza in data 22/28.9.2009 la Corte di appello di Bari confermava la decisione di prime cure che dichiarava il diritto di S.M., operaio agricolo a tempo determinato, alla riliquidazione dell’indennità di disoccupazione agricola per l’anno 2001 sulla base della retribuzione giornaliera fissata dalla contrattazione collettiva integrativa provinciale, anzichè in base al salano medio convenzionale congelato all’anno 1995.

Per la cassazione della sentenza propone ricorso l’INPS con un unico motivo. Resiste con controricorso l’intimato, il quale ha anche proposto ricorso incidentale. Il Collegio ha autorizzato la stesura della sentenza con motivazione semplificata.

1. I ricorsi vanno riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

2. Quanto, poi, al ricorso principale, va preliminarmente disattesa sia l’eccezione di tardività del ricorso, per esser stato il ricorso presentato per la notifica il 22.9.2010, e u quindi prima del decorso del termine ex art. 327 c.p.c., sia quella di tardività della produzione, nei precedenti gradi del giudizio, dei contratti collettivi, trattandosi di eccezione nuova, e, quindi, inammissibile.

3. Con un unico motivo l’Istituto ricorrente, lamentando violazione degli artt. 46, 51 e 55 del CCNL operai agricoli e florovivaisti del 10 luglio 2002 in relazione al D.Lgs. n. 314 del 1997, art. 6, comma 4, lett. a) nonchè in relazione all’art. 1362 c.c. e segg., art. 2120 cod. civ. ed alla L. n. 297 del 1982, art. 4, commi 10 e 11, censura la sentenza per avere incluso nella retribuzione da prendere a base per la liquidazione dell’indennità di disoccupazione, anche la voce denominata "quota di TFR", la quale invece non dovrebbe esserlo, per avere – contrariamente a quanto affermato la Corte territoriale – effettiva natura di retribuzione differita.

Il ricorso appare manifestamente fondato, alla stregua di quanto deciso da ultimo dalla sentenza di questa Corte n. 202/2011 e da numerose altre conformi, con cui si è enunciato il seguente principio: "Confermandosi quanto già ritenuto dalla precedente sentenza di questa Corte n. 10546/2007 per cui "Ai fini della liquidazione delle prestazioni temporanee in agricoltura, la nozione di retribuzione – definita dalla contrattazione collettiva provinciale, da porre a confronto con il salario medio convenzionale D.Lgs. 16 aprile 1997, n. 146, ex art. 4 – non è comprensiva del trattamento di fine rapporto", va ulteriormente affermato che, sulla base del suddetto principio, la voce denominata "quota di TFR" dai contratti collettivi vigenti a partire da quello del 27.11.1991, va esclusa dal computo della indennità di disoccupazione, in considerazione della volontà espressa dalle parti stipulanti, che è vietato disattendere in forza della disposizione di cui al D.L. 14 giugno 1996, n. 318, art. 3 convertito in L. 29 luglio 1996, n. 402, a norma del quale, agli effetti previdenziali, la retribuzione dovuta in base agli accordi collettivi, non può essere individuata in difformità rispetto a quanto definito negli accordi stessi. Dovendo escludersi che detta voce abbia natura diversa rispetto a quella indicata dalle parti stipulanti, non è ravvisabile alcuna illegittima alterazione degli istituti legali da parte dell’autonomia collettiva.

Peraltro, è nel frattempo intervenuto il D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, nella L. 15 luglio 2011, n. 111, che, all’art. 18, comma 18, ha stabilito che il D.Lgs. 16 aprile 1997, art. 4 si interpreta "nel senso che la retribuzione utile per il calcolo delle prestazioni temporanee in favore degli operai agricoli a tempo determinato non è comprensiva della voce del trattamento di fine rapporto comunque denominato dalla contrattazione collettiva". 4. Quanto, poi, al ricorso incidentale, con il quale l’intimato lamenta omessa pronuncia sull’istanza di dichiarazione della cessazione della materia del contendere, lo stesso deve dichiararsi inammissibile.

Trova, infatti, applicazione il principio di diritto secondo cui, se è vero che la Corte di cassazione, allorquando sia denunciato un error in procedendo è anche giudice del fatto ed ha il potere-dovere di esaminare direttamente gli atti di causa, tuttavia per il sorgere di tale potere-dovere è necessario che la parte ricorrente indichi gli elementi individuanti e caratterizzanti il fatto processuale di cui chiede il riesame, e, quindi, che il corrispondente motivo sia ammissibile e contenga, per il principio di autosufficienza del ricorso, tutte le precisazioni i riferimenti necessari a individuare la dedotta violazione processuale (v. ad es. Cass. n. 14133/2007).

Più in particolare, affinchè possa utilmente dedursi in sede di legittimità un vizio di omessa pronuncia o di motivazione, è necessario, da un lato, che al giudice di merito siano state rivolte domande, eccezioni o deduzioni autonomamente apprezzabili,e, dall’altro, che tali domande, eccezioni e deduzioni siano state riportate puntualmente , nei loro esatti termini, nel ricorso per cassazione, data la rilevanza che in questo assume il canone della sua necessaria autosufficienza (v. SU n. 15781/2005) e dato che l’esame diretto degli atti è pur sempre condizionato ad un preliminare apprezzamento della decisività della questione controversa. Condizioni, nel caso, non sussistenti.

5. Il ricorso principale va, pertanto, accolto con la conseguente cassazione della sentenza impugnata ed il rigetto, nel merito, della domanda proposta dal lavoratore quanto al computo della quota di TFR nella base di calcolo dell’indennità di disoccupazione, non palesandosi a tal fine la necessità di ulteriori accertamenti di fatto.

Alla luce della norma di interpretazione autentica sopravvenuta, che ha definitivamente consentito di superare i contrasti interpretativi esistenti nella materia, ricorrono giusti motivi per compensare le spese dell’intero processo.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi, accoglie il ricorso principale e dichiara inammissibile quello incidentale, cassa la sentenza impugnata e , decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta da S.M. quanto al computo della quota di TFR nella base di calcolo dell’indennità di disoccupazione; compensa le spese dell’intero processo.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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