Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 11-05-2012, n. 7250 Disoccupazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con distinti ricorsi al Tribunale di Bari, poi riuniti, B. A., + ALTRI OMESSI operai agricoli a tempo determinato, avevano convenuto in giudizio l’Inps, chiedendo venisse accertato il suo diritto alla differenza dell’indennità di disoccupazione per l’anno 2005; i ricorrenti – premesso che il trattamento di disoccupazione era stato loro corrisposto dall’Istituto sulla base del salario medio convenzionale congelato all’anno 1995 – sostenevano che il medesimo trattamento doveva essere invece calcolato, ai sensi del D.Lgs. n. 146 del 1997, art. 4, sui minimi retributivi previsti dalla contrattazione collettiva provinciale, ivi compreso l’elemento denominato t.f.r., con conseguente diritto alle differenze tra quanto spettante e quanto percepito.

Le domanda sono stata accolte dal giudice di primo grado, la cui decisione è stata confermata dalla Corte d’appello di Bari, con sentenza pubblicata il 16 gennaio 2010.

Avverso detta sentenza l’Inps propone ricorso per cassazione – notificato il 10 gennaio 2011 -, con un unico motivo.

Le parti intimate non si sono costituite in questa sede.

Con l’unico motivo l’Istituto ricorrente principale, lamentando violazione degli artt. 46, 51 e 55 del CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti del 2002 in relazione al D.Lgs. n. 314 del 1997, art. 6, comma 4, lett. a) nonchè in relazione all’art. 1362 c.c. e segg., all’art. 2120 cod. civ. ed alla L. n. 297 del 1982, art. 4, commi 10 e 11 censura la sentenza unicamente per avere incluso nella retribuzione da prendere a base per la liquidazione dell’indennità di disoccupazione anche la voce denominata "quota di TFR", la quale invece non dovrebbe esserlo, per avere – contrariamente a quanto affermato la Corte territoriale – effettiva natura di retribuzione differita.

Il ricorso è manifestamente fondato, per cui è stata disposta la motivazione della presente sentenza in forma semplificata.

In proposito, si ricorda che questa Corte ha ripetutamente enunciato, ad es. con la sentenza n. 202/2011, con riferimento a fattispecie analoghe a quella in esame, il seguente principio: "Confermandosi quanto già ritenuto dalla precedente sentenza di questa Corte n. 10546/2007 per cui ai fini della liquidazione delle prestazioni temporanee in agricoltura, la nozione di retribuzione – definita dalla contrattazione collettiva provinciale, da porre a confronto con il salario medio convenzionale D.lgs. 16 aprile 1997, n. 146, ex art. 4 – non è comprensiva del trattamento di fine rapporto, va ulteriormente affermato che, sulla base del suddetto principio, la voce denominata "quota di TFR" dai contratti collettivi vigenti a partire da quello del 27.11.1991, va esclusa dal computo della indennità di disoccupazione, in considerazione della volontà espressa dalle parti stipulanti, che è vietato disattendere inforza della disposizione di cui al D.L. 14 giugno 1996, n. 318, art. 3 convertito in L. 29 luglio 1996, n. 402, a norma del quale, agli effetti previdenziali, la retribuzione dovuta in base agli accordi collettivi, non può essere individuata in difformità rispetto a quanto definito negli accordi stessi. Dovendo escludersi che detta voce abbia natura diversa rispetto a quella indicata dalle parti stipulanti, non è ravvisabile alcuna illegittima alterazione degli istituti legali da parte dell’autonomia collettiva".

Si rileva altresì, in proposito, che recentemente il significato della norma di cui al D.Lgs. n. 146 del 1997, art. 3 individuato dalla giurisprudenza sopra citata è stato esplicitato anche dal legislatore, che al D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 18 convertito nella L. n. 111 dello stesso anno, ha specificato che "il D.Lgs. 16 aprile 1997, n. 146, art. 4 e il D.L. 10 gennaio 2006, n. 2, art. 1, comma 5 convertito con modificazioni dalla L. 11 marzo 2006, n. 81, si interpretano nel senso che la retribuzione utile per il calcolo delle prestazioni temporanee in favore degli operai agricoli a tempo determinato non è comprensiva della voce del trattamento di fine rapporto comunque denominato dalla contrattazione collettiva".

In base alle considerazioni svolte, il ricorso dell’INPS va accolto e la sentenza della Corte d’appello di Bari va cassata nella parte impugnata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, col rigetto delle domande iniziali per la sola parte relativa alla inclusione del c.d. t.f.r. nella base di calcolo dell’indennità di disoccupazione.

L’esito complessivo della lite e la considerazione relativa alla sopravvenienza della norma di legge interpretativa citata consigliano l’integrale compensazione tra le parti delle spese dell’intero processo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda iniziale quanto all’inclusione del t.f.r. nella base di calcolo dell’indennità di disoccupazione; compensa le spese dell’intero processo.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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