Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 26-09-2011) 08-11-2011, n. 40344 Persona offesa

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

R.O. è stato condannato per il delitto di violenza privata tentata per avere minacciato un male ingiusto a S. L. al fine di costringerla a riallacciare una relazione sentimentale.

La condanna era fondata essenzialmente sulle dichiarazioni della S., parte lesa ritenuta testimone attendibile.

Con il ricorso per cassazione il R. deduceva la inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione al regime di valutazione delle prove; in particolare il ricorrente si doleva che fosse stata ritenuta attendibile la S. portatrice di un interesse personale all’esito del processo perchè costituitasi anche parte civile.

Pervenivano poi a questa Corte il verbale di remissione della querela a suo tempo sporta dalla S. e la comunicazione della polizia giudiziaria che il R. aveva accettato la remissione.

Va subito detto che il reato per il quale è intervenuta condanna – tentata violenza privata – è perseguibile di ufficio, cosicchè la intervenuta remissione non può produrre alcun effetto estintivo.

I motivi posti a sostegno del ricorso proposto da R.O. sono manifestamente infondati.

Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato a pagare le spese del procedimento ed a versare la somma, liquidata in via equitativa, in ragione dei motivi dedotti, di Euro 1.000,00 alla cassa delle ammende.

Secondo giurisprudenza oramai consolidata della Suprema Corte la sentenza di condanna può fondarsi anche sulle sole dichiarazioni della parte offesa, la quale è un testimone a tutti gli effetti.

Ciò è vero anche quando la parte offesa si sia costituita parte civile, non necessitando nemmeno in questo caso riscontri esterni, in quanto non è parificabile il testimone-parte offesa alla persona interrogata ai sensi dell’art. 210 cod. proc. pen..

La cautela che viene richiesta è che la valutazione di attendibilità debba essere molto rigorosa, essendo certamente la parte offesa costituitasi parte civile portatrice anche di un interesse personale all’esito del processo.

Ebbene i giudici del merito hanno rispettato i predetti canoni ed hanno ritenuto la S. pienamente attendibile per la coerenza e precisione del suo racconto e per l’assenza di manifestazioni di risentimento nei confronti dell’imputato.

Si tratta di una valutazione fondata su un argomentare immune da manifeste illogicità e, quindi, non censurabile in sede di legittimità.

Inoltre M.I., madre della parte lesa, ricevette la telefonata – trattasi del secondo episodio minaccioso – del R. che cercava la figlia e sentì una voce concitata ed alterata.

Subito dopo la figlia le raccontò delle minacce profferite dal R. e delle pretese di costui.

Ebbene non si comprende perchè una tale deposizione non possa considerarsi riscontro, ancorchè non necessario per le ragioni dette, alle dichiarazioni della parte offesa, posto che per una parte – ricevimento della telefonata – la donna è testimone diretto.

La inammissibilità del ricorso non consente, per consolidata giurisprudenza di legittimità, di rilevare la intervenuta prescrizione relativa al primo episodio.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese del procedimento ed a versare la somma di Euro 1.000,00 alla cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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