Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 26-09-2011) 08-11-2011, n. 40341

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Il Giudice di pace di Laviano, con sentenza del 25 settembre 2009, ha condannato T.G. alla pena di Euro 500 di multa per il delitto di minacce in danno di G.S..

2. Avverso tale sentenza aveva proposto appello l’imputato, personalmente, lamentando di non essere stato prosciolto per non aver commesso il fatto e di non aver ottenuto le attenuanti generiche.

3. Il Tribunale di Salerno, Sezione Distaccata di Eboli ha, poi, trasmesso gli atti a questa Corte ai sensi del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 37.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Invero, quanto alla sussistenza della penale responsabilità dell’imputato, si chiede a questa Corte non una valutazione in merito a considerazioni in punto di diritto, bensì l’esame di circostanze di fatto (ricostruzione degli accadimenti e testimonianze Ga.

S. e S.) che, da un lato, sono già state acclarate dai Giudici del merito con motivazione pienamente logica e, d’altra parte, non possono essere riesaminate, proprio per la loro logicità, da questa Corte di legittimità. 3. Del pari, inammissibile è l’asserzione defensionale tendente alla contestazione dell’applicata sanzione che avanti questa Corte è possibile soltanto in ipotesi di applicazione di pena in maniera illegale ovvero del tutto svincolata dalla gravita dei fatti ascritti e dalla personalità dell’imputato.

Il che non è avvenuto nella specie con il contenimento della pena pecuniaria in limiti del tutto adeguati ai fatti ed ai soggetti coinvolti.

4. Dalla declaratoria d’inammissibilità del ricorso deriva, infine, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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