Cons. Stato Sez. VI, Sent., 13-12-2011, n. 6534

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. La ricorrente impugna la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, 11 maggio 2011, n. 2628, con la quale è stato respinto il ricorso n. 4706 del 2008, proposto per l’annullamento:

a) della revoca dell’atto d’individuazione del 30 agosto 2008 per l’assunzione a tempo determinato, per l’anno 2008/2009 della ricorrente presso il Liceo Rummo di Benevento – provv. prot. n. 7180/C2B dell’8 settembre 2008 dell’ufficio scolastico provinciale di Benevento;

b) del provvedimento area 3.1 ufficio concorsi prot. 7115C7/C/4 del 4 settembre 2008, con il quale sono state rettificate: I) la graduatoria ad esaurimento definitiva per la Provincia di Benevento del personale docente delle scuole secondarie per l’a.s. 2008/2009, pubblicata in data 24 luglio 2009 relativa alla classe di concorso A051 – fascia 3^ compilata per le nomine a tempo indeterminato nella parte in cui la ricorrente è stata degradata dalla originaria posizione n. 21 con punti 42 alla posizione n. 62 bis con punti 18; II) la graduatoria ad esaurimento definitiva per la Provincia di Benevento del personale docente delle scuole secondarie per l’a. s. pubblicata il 24 luglio 2008 relativa alla classe di concorso A051 – fascia 3^, compilata per le nomine a tempo determinato nella parte in cui la ricorrente è stata degradata dalla originaria posizione n. 21 con punti 42 alla posizione n. 53bis con punti 18;

c) delle graduatorie provinciali ad esaurimento definitive a tempo indeterminato e a tempo determinato di cui al superiore punto B (classe A051- fascia 3^), come rettificate dall’autorità scolastica in data 11 settembre 2008 nella parte in cui la ricorrente vi risulta inclusa rispettivamente alla posizione n. 60 con punti 18 al posto della n. 26 con punti n. 42 (graduatoria tempo indeterminato) e alla posizione n. 52 con punti 18 al posto n. 21 con il punteggio di 42 (tempo determinato), in ragione della mancata attribuzione dei 30 punti aggiuntivi derivanti dalla abilitazione presso la Scuola interuniversitaria campana di specializzazione all’insegnamento (SICSI) punteggio invece attribuitole d’ufficio nella graduatoria relativa alla classe A052.

2. L’appellante chiede l’annullamento della predetta sentenza per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

Ai fini dell’ammissibilità del ricorso ella ha richiamato la sentenza del Consiglio di Stato, sez. III, 7 luglio 2011, n. 4083, per la quale "il difetto di giurisdizione è stato dedotto con specifico motivo avverso il capo della pronuncia impugnata che in modo implicito aveva statuito sulla giurisdizione (art. 9 c.p.a.), e che la giurisprudenza ha già da tempo riconosciuto come il ricorrente che sceglie di adire il giudice amministrativo, ove risulti, nel giudizio di primo grado, soccombente nel merito ma vittorioso (implicitamente o esplicitamente) sulla giurisdizione, sia legittimato e abbia interesse a proporre appello sul capo di sentenza (esplicito o implicito) che afferma la giurisdizione del giudice adito (v. Cons. St., V, 10 settembre 2009, n. 5454)".

3. Il Collegio condivide tale precedente della Sezione, coerente con l’ulteriore orientamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, per il quale il soccombente nel giudizio innanzi al Consiglio di Stato può ricorrere alle medesime Sezioni Unite, perché sia affermata la giurisdizione del giudice civile (v. Sez. Un., 25 novembre 1931, e 30 novembre 1931, rispettivamente di annullamento delle decisioni di rigetto dell’Adunanza Plenaria 14 giugno 1930, n.. 1, e 28 giugno 1930, n. 2).

L’appello deve pertanto ritenersi ammissibile.

4. Il ricorso è altresì fondato alla luce della sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, 12 luglio 2011, n. 11.

Tale sentenza, nel condividere l’orientamento sul punto della Corte di Cassazione, ha rilevato che sussiste la giurisdizione del giudice civile in materia di accertamento della giusta posizione degli insegnanti nelle graduatorie che li riguardano.

Infatti, con riguardo alla natura della attività esercitata e alla posizione soggettiva attiva azionata nella fattispecie della giusta posizione o collocazione nella graduatoria permanente o ad esaurimento degli insegnanti, l’art. 5, comma 2, del d.lg. n. 165 del 2001, attribuisce le relative controversie alla giurisdizione civile, in quanto la pretesa consiste nella conformità o meno alla legge degli atti inerenti al rapporto di lavoro già instaurato, mentre non si tratta di una questione inerente al procedimento concorsuale,

5. Poiché non emergono, né sono stati dedotto, elementi tali da indurre a rimeditare le conclusioni cui sono giunte le Sezioni Unite e l’Adunanza Plenaria, l’appello va accolto e va, conseguentemente, dichiarata la giurisdizione del giudice civile, innanzi al quale il giudizio potrà essere riassunto.

Le spese dei due gradi del giudizio possono essere compensate, in quanto è stata la medesima ricorrente ad adire in primo grado il giudice amministrativo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull’appello n. 8839 del 2011, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto dichiara la giurisdizione del giudice ordinario in ordine al ricorso di primo grado n. 4706 del 2008.

Spese compensate dei due gradi del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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