Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 26-09-2011) 08-11-2011, n. 40340

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Il Tribunale di Frosinone, con sentenza del 20 marzo 2009, ha confermato la sentenza del Giudice di pace di Frosinone del 19 settembre 2007 che aveva condannato N.D. alla pena di euro 800 di multa, per i delitti di ingiuria e lesioni personali in danno di C.M., oltre al risarcimento del danno.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato personalmente lamentando: la violazione dell’art. 606, lett. e), sotto il profilo della mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, con particolare riferimento al travisamento delle prove testimoniali, all’attendibilità della teste N.A., alla mancata riapertura del dibattimento e alla mancata applicazione dell’esimente di cui all’art. 599 c.p..

3. Con memoria depositata presso questa Corte l’imputato ha, da un lato, insistito per l’accoglimento del proprio ricorso ma, d’altra parte, ha evidenziato l’estinzione dei reati ascritti per intervenuta remissione extraprocessuale di querela.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è da accogliere.

2. Osserva la Corte, in punto di fatto, come il ricorrente abbia prodotto copia di scrittura privata relativa ad una transazione posta in essere nel corso del giudizio civile di separazione tra i coniugi N. – C., contenente la remissione di querela fatta dalla persona offesa con rituali sottoscrizioni e contestuale accettazione dell’odierno ricorrente.

3. E’ fondato, pertanto, il motivo aggiunto di ricorso considerato che, se è vero che a norma dell’art. 340 c.p.p. la remissione espressa della querela debba essere fatta con dichiarazione resa all’Autorità procedente o a un Ufficiale di P.G., nondimeno anche ad una remissione espressa, che non sia stata fatta davanti ad un Ufficiale di Polizia Giudiziaria, può essere attribuito il valore di una rinuncia tacita, poichè, infatti, la volontà di rimettere la querela può, ai sensi dell’art. 152 c.p., essere desunta da fatti incompatibili con la volontà di persistere in essa e da tali fatti non può essere esclusa la dichiarazione espressa extragiudiziale, quando, per il modo o per le persone alle quali sia stata fatta o per le circostanze che l’abbiano accompagnata, essa rivesta i caratteri di un fatto incompatibile con la volontà di persistere nella querela (v. Cass. Sez. 5 27 novembre 2008 n. 46510 secondo cui l’irrituale remissione di querela con la consequenziale accettazione "ben può valere come remissione extraprocessuale, che, a norma dell’art. 152 c.p., è efficace, al pari dell’altra, ai fini dell’estinzione del reato").

4. Il ricorso va, in conclusione, accolto e l’impugnata sentenza annullata senza rinvio per intervenuta remissione della querela.

P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata essendo i reati estinti per avvenuta remissione della querela.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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