Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 26-09-2011) 08-11-2011, n. 40339

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Il Tribunale di Termini Imerese, Sezione Distaccata di Cefalù, con sentenza del 20 ottobre 2009, ha riformato la sentenza del Giudice di pace di Polizzi Generosa del 23 febbraio 2009 e ha condannato B.A. al risarcimento del danno, con accessori di legge, in favore della parte civile L.M.M. per il delitto di minacce.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputata, a mezzo del proprio difensore, lamentando:

a) la violazione di legge, l’errata interpretazione degli artt. 336 e 529 c.p.p. e la manifesta illogicità della motivazione, con particolare riferimento alla mancanza di volontà punitiva nell’atto di "denuncia-querela" presentato dalla parte offesa;

b) la violazione di legge, l’erronea applicazione dell’art. 192 c.p.p. e la manifesta illogicità della motivazione, con particolare riferimento all’affermazione della sussistenza dell’imputazione sulla base delle sole dichiarazioni della parte offesa.

Motivi della decisione

1. L’impugnata sentenza deve essere annullata senza rinvio, in quanto è stata pronunciata condanna per un reato punibile a querela di parte, minacce semplici di cui all’art. 612 c.p., comma 1, senza che la parte lesa avesse manifestato alcuna istanza punitiva.

2. Questa Corte ha più volte precisato che la manifestazione della volontà di perseguire il colpevole, idonea a rimuovere l’ostacolo alla procedibilità nei casi in cui la legge prevede la necessità della querela, non deve estrinsecarsi in formule rituali o sacramentali (v. di recente Cass. Sez. 6 21 gennaio 2010 n. 12799).

E’ infatti sufficiente, ma anche necessario, che l’istanza punitiva risulti in modo inequivoco nel suo contenuto sostanziale e, a tal fine, ben può prendersi in esame, quale elemento di giudizio per la esatta interpretazione della dichiarazione, il complessivo comportamento della persona offesa, anche successivo alla dichiarazione stessa.

Il Giudice di merito, nel risolvere la questione eventualmente insorta, deve dar conto degli elementi, assunti a indicatori significativi della volontà della parte, su cui ha fondato la sua valutazione.

Non è però consentito ritenere, come ha fatto il Giudice di merito nel caso in esame, la sufficienza della denunzia alla polizia giudiziaria (in data 24 giugno 2005 avanti i CC di Petralia Sottana) di un fatto costituente reato, considerando in tale comportamento implicita la volontà di perseguire l’autore del fatto denunciato:

una siffatta deduzione, oltre che puramente congetturale, è illegittima in quanto implica l’annullamento della distinzione tra reati perseguibili d’ufficio e reati perseguibili a querela di parte.

3. Il ricorso va, pertanto, accolto è l’impugnata sentenza annullata senza rinvio.

P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè l’azione penale non poteva essere iniziata per mancanza di querela.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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