Cons. Stato Sez. VI, Sent., 13-12-2011, n. 6532

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con la sentenza 8 giugno 2010, n. 3644, di cui si chiede l’ottemperanza, il Consiglio di Stato, in accoglimento dell’appello proposto dal Consorzio per lo sviluppo industriale de l’Aquila avverso la sentenza del T.A.R. Abruzzo n. 370 del 2009, ha respinto il ricorso di primo grado proposto dalla curatela del fallimento della O. s.p.a. per l’annullamento della delibera 6 settembre 2006, n. 180, con cui il suindicato Consorzio ha disposto, in applicazione dell’art. 63, l. n. 448/1998 e dell’art. 122, l.r. Abruzzo n. 6/2005, il riacquisto di un’area assegnata alla medesima società.

2. Per il suo carattere preliminare, va esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per ottemperanza, formulata dalle parti intimate.

L’eccezione è fondata.

Per orientamento ripetutamente seguito dal Consiglio di Stato, e dal quale il Collegio non ha ragione di discostarsi, il ricorso per l’esecuzione del giudicato – strumento processuale previsto dall’ordinamento per l’esecuzione coattiva delle pronunce passate in giudicato- non è utilizzabile per l’esecuzione delle pronunce di rigetto, anche in mancanza di una espressa regola che circoscrivi l’ottemperanza alle sole decisioni di accoglimento.

Si è chiarito, a tale riguardo, che "relativamente alle decisioni del giudice amministrativo, sono le statuizioni preordinate ad una pronunzia di accoglimento del ricorso (e quindi, in sede di giurisdizione di legittimità, a quella di annullamento) a far nascere per l’amministrazione destinataria un obbligo di ottemperanza, che può dirsi assolto solo se vengano posti in essere atti completamente satisfattivi rispetto a quelle statuizioni.

Le pronunce di rigetto, invece, lasciano invariato l’assetto giuridico dei rapporti quale determinato dall’atto amministrativo impugnato con il ricorso non accolto: poiché il ricorso per l’ottemperanza può essere proposto da chi abbia vittoriosamente proposto una domanda in sede di cognizione, è inammissibile l’azione per l’esecuzione, proposta dal soggetto pubblico o privato intimato in un giudizio, pur se ne sia risultato vittorioso (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 1 settembre 2009, n. 5114; Cons. Stato, sez.. V, 19 settembre 2008, n. 4523; Cons. giust. amm. Sicilia, 11 febbraio 1986, n. 13).

Si tratta di un principio certo destinato a trovare applicazione anche nel caso in cui la sentenza di rigetto sia stata pronunciata in appello, con una decisione di riforma della pronuncia di accoglimento.

Come, invero, già sostenuto da Cons. Stato, sez.. V, 19 settembre 2008, n. 4523, non assume rilievo, in senso contrario, il principio desumibile dall’articolo 336, comma 2, c.p.c. c.p.c. secondo cui "la riforma o la cassazione della sentenza estende i suoi effetti ai provvedimenti e agli atti dipendenti dalla sentenza riformata o cassata".

La disposizione riguarda, all’evidenza, i provvedimenti e gli atti del giudice e, comunque, non fornisce alcuna indicazione riguardante le modalità processuali attraverso le quali far valere gli effetti della riforma sui provvedimenti amministrativi adottati in esecuzione della sentenza di primo grado.

Ciò comporta che l’adeguamento della situazione di fatto a quella di diritto, coerente con le determinazioni contenute nei provvedimenti impugnati nel precedente giudizio (che si è concluso con la reiezione del relativo ricorso), non può essere disposto in via coattiva nella presente sede della giurisdizione amministrativa di merito.

3. Alla stregua delle esposte ragioni va pertanto dichiarato inammissibile il ricorso.

Segue la condanna al pagamento delle spese processuali, liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), dichiara inammissibile il ricorso n. 7058 del 2011.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in complessivi seimila euro, di cui duemila in favore del Fallimento O. S.p.a., duemila in favore della s.r.l. G. e duemila in favore dell’Università degli Studi de l’Aquila

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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