Cons. Stato Sez. VI, Sent., 13-12-2011, n. 6530

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza n. 173 del 2011, il T.A.R. Campania ha respinto il ricorso n. 6690 del 2008, proposto dalla società odierna appellante avverso il provvedimento notificato in data 13 ottobre 2008, con il quale la s.p.a. G. la ha dichiarata decaduta dalla subconcessione di cui al contratto accessivo stipulato in data 31 marzo 2005, concernente aree demaniali facenti parti del sedime aeroportuale di Napoli Capodichino.

Come ricostruito in fatto dal giudice di primo grado:

o la G., sulla base della convenzione n. 50 del 9 dicembre 2002, approvata con Decreto Interministeriale n. 4591 in data 11 marzo 2003, è subentrata all’E.N.A.C. nella concessione per la gestione delle aree, delle strutture e degli immobili costituenti il sedime dell’aeroporto di Napoli Capodichino;

o in data 31 marzo 2005 la G. e la A. hanno stipulato una convenzione recante autorizzazione della A. a concedere, in subutilizzo, alla Officine Aeronavali Venezia (O.A.N.) parte dei beni demaniali dalla stessa in precedenza ricevuti dall’E., al fine di consentire il distacco temporaneo presso quest’ultima società di una parte del personale della medesima A. così evitando, in applicazione degli intervenuti accordi sindacali, le già avviate procedure di licenziamento collettivo di cui agli articoli 4 e 23 della legge n. 223/1991;

o nella indicata convenzione è stato previsto (all’art. 2) l’obbligo della A. di stipulare con la O.A.N. un accordo volto a disciplinare l’utilizzo della suddetta area, trasmettendone copia alla G.;

o è stato altresì stabilito che "il suddetto accordo dovrà prevedere l’assunzione da parte della Officine Aeronavali Venezia di quei medesimi obblighi assunti dalla società A. con la stipulazione del presente contratto";

o l’art. 13 della stessa convenzione prevede, tra l’altro, che la G. possa dichiarare la decadenza della A. dalla subconcessione nel caso di "mutamento sostanziale non autorizzato dello scopo per il quale è stata affidata la subconcessione";

o la G., a seguito dall’esame dell’accordo stipulato tra la A. e la O.A.N., ha rilevato che la A. mediante tale accordo ha determinato un mutamento sostanziale non autorizzato dello scopo per il quale è stata affidata la subconcessione ed ha, quindi, comunicato alla A. l’avvio del procedimento finalizzato alla dichiarazione della decadenza dalla subconcessione di cui al contratto stipulato in data 31 marzo 2005, in quanto la stessa A.: a) nell’accordo stipulato con la O.A.N. "si è qualificata concessionaria dei beni demaniali in oggetto mentre non lo era, essendo invece subconcessionaria"; b) "in assenza di titolo ha dato in subconcessione alla O.A.N. i beni demaniali di cui la G. è concessionaria"; c) "ha indotto la G. ad autorizzarla a dare in subutilizzo i beni demaniali alla O.A.N. sul presupposto di un interesse pubblico (costituito dalla necessità di distaccare presso quest’ultima il proprio personale onde evitare di licenziarlo), mentre poi ha autorizzato la O.A.N. ad usufruire dei beni anche successivamente al periodo di durata del detto distacco del personale"; d) "si era obbligata nei confronti della G. che nel contratto con la O.A.N. fossero stati riportati i medesimi obblighi che essa aveva assunto nei confronti della G., mentre invece ha chiesto ed ottenuto dalla O.A.N. un canone pari a quattro volte a quello corrisposto a G.";

o con il provvedimento impugnato in primo grado, la G. ha dichiarato la A. decaduta dalla suddetta subconcessione, ritenendo non condivisibili le controdeduzioni dalla stessa presentate con nota del 18 settembre 2008. In particolare, con riferimento alla contestazione sub d), la G. – dopo aver evidenziato che la A. non nega di aver chiesto ed ottenuto dalla O.A.N. un canone pari a quattro volte a quello corrisposto alla medesima G., ma afferma che ciò "lungi dal collegarsi ad un intento lucrativo o speculativo di A. ovvero evidenziare il denunciato mutamento sostanziale dello scopo dell’originaria subconcessione in capo ad A. costituiva in realtà imprescindibile corollario dell’accordo stipulato con O.A.N. per la salvaguardia dei livelli occupazionali di A. e lo sviluppo del sistema industriale di Capodichino" – afferma che: a) trattasi di giustificazione priva di pregio in quanto "riguarda i rapporti fra la O.A.N. e la A…. e dimostra ancora una volta, e sotto altro profilo, che la A. ha utilizzato il distacco di personale per conseguire un mero scopo di lucro, così mutando sostanzialmente lo scopo per il quale aveva ricevuto i beni demaniali in subconcessione"; b) la circostanza che la A. abbia chiesto ed ottenuto dalla O.A.N. per la subconcessione dei beni demaniali un canone annuo di Euro 800.000,00, a fronte del canone che si era obbligata a versare alla G., per i medesimi beni demaniali, pari a 237.065,55, rappresenta grave inadempimento degli obblighi assunti nel contratto stipulato il 31 marzo 2005; c) la motivazione addotta dalla A. per negare l’intento lucrativo contestatole – "ovvero che il diverso canone richiesto alla O.A.N. rispetto a quello corrisposto alla G. è stato determinato in ragione dell’ammortamento dei beni" – è destituita di fondamento in quanto "i costi di ammortamento gravano sulla A. a prescindere dall’autorizzazione concessale dalla G. di dare in subutilizzo alla O.A.N. i beni, di guisa che non trova giustificazione, anche sotto tale profilo, che la A. ha taciuto alla G. il suo intendimento di richiedere alla O.A.N. un canone di quattro volte superiore a quello corrisposto a G.. Del resto non a caso la A., allorchè ha trasmesso alla G. copia del contratto con la O.A.N., ha omesso di inserire l’articolo concernente il canone".

Avverso la sentenza di reiezione del ricorso, ha proposto appello la società A., sostenendone l’erroneità e chiedendo che, in sua riforma, sia accolto il ricorso di primo grado.

Le parti hanno depositato memorie difensive, con cui hanno illustrato le questioni controverse ed hanno insistito nelle già formulate conclusioni.

All’udienza del 22 novembre 2011, la causa è stata trattenuta per la decisione.

Motivi della decisione

L’appello va respinto.

Ritiene il Collegio, alla stregua della documentazione citata dalle parti (in specie, il nulla osta espresso dall’E.N.A.C. con nota in data 8 marzo 2005, nonché la richiesta di nulla osta formulata dalla G. con nota dell’8 marzo 2005), che la finalità precipua sottesa alla stipula della convenzione con cui, in data 31 marzo 2005, la G. ha autorizzato la A. a concedere, in subutilizzo, alla società Officine Aeronavali Venezia s.p.a. (O.A.N.) parte dei beni demaniali dalla stessa in precedenza ricevuti dall’E.N.A.C., è stata quella di rendere possibile il distacco temporaneo presso quest’ultima società di una parte del personale della medesima A. così evitando, in applicazione degli intervenuti accordi sindacali, le già avviate procedure di licenziamento collettivo di cui agli articoli 4 e 23 della legge n. 223/1991.

Si tratta di una constatazione di cui è necessario tenere conto per valutare la legittimità dell’atto impugnato in primo grado, in specie laddove con lo stesso sono state ritenute contrastanti con la disciplina della suindicata convenzione talune condizioni destinate a connotare l’accordo concluso tra la A. e la O.A.N.

Ebbene, come indicato, nella convenzione stipulata tra la G. e la A. è stato disposto che l’accordo tra la A. e la O.A.N. "dovrà prevedere l’assunzione da parte della Officine Aeronavali Venezia di quei medesimi obblighi assunti dalla società A. con la stipulazione del presente contratto" (art. 2 della convenzione del 31 marzo 2005), prescrivendo, inoltre, che la G. avrebbe potuto dichiarare la decadenza della A. dalla subconcessione nel caso di "mutamento sostanziale non autorizzato dello scopo per il quale è stata affidata la subconcessione" (art. 13 della citata convenzione).

Ciò posto, il Collegio non può che condividere quanto rilevato dal giudice di primo grado laddove ha rimarcato che, in violazione del succitato art. 2 della convenzione del 31 marzo 2005 -in forza del quale l’accordo tra la A. e la O.A.N. avrebbe dovuto prevedere l’assunzione, da parte della O.A.N., dei medesimi obblighi assunti dalla A. nei confronti della G.- la A. ha invece ottenuto dalla O.A.N., a fronte della subconcessione dei beni demaniali, un canone annuo di Euro 800.000,00, circa quattro volte superiore, quindi, al canone al cui versamento la stessa A. era tenuta in favore della G. (pari a 237.065,55).

Non vi è dubbio che la pattuizione con la O.A.N. di un canone così consistentemente diverso e superiore rispetto a quello che la A. era obbligata a corrispondere in favore della G. ha determinato un "mutamento sostanziale non autorizzato dello scopo per il quale è stata affidata la subconcessione", da individuare – come rimarcato – nell’esigenza di evitare le già avviate procedure di licenziamento collettivo di cui agli articoli 4 e 23 della legge n. 223/1991.

Con quello scopo risulta confliggente l’intento lucrativo di fatto perseguito dalla A., laddove ha chiesto e ottenuto dalla O.A.N. un canone così sproporzionatamente maggiore rispetto a quello indicato quale oggetto dell’obbligo gravante sulla stessa A. nei rapporti contrattuali con la G.

D’altra parte, non risulta persuasiva la tesi sostenuta in appello da A. secondo cui il corrispettivo previsto a carico della O.A.N. sarebbe stato concordato tenendo conto non solo del valore delle aree, ma anche di quello dei beni e degli edifici sulle stesse insistenti, realizzati a cura e spese della stessa A., in specie considerando il costo di ammortamento annuale dell’hangar.

Ritiene, al riguardo il Collegio di condividere quanto sostenuto sul punto dal giudice di primo grado.

Da un lato, infatti, i costi di cui la A. assume si sia tenuto conto in sede di pattuizione del canone posto a carico della O.A.N. avrebbero comunque continuato a gravare sulla stessa A. anche se in ipotesi non fosse intervenuta l’autorizzazione a dare in subconcessione i relativi beni demaniali alla O.A.N.

Dall’altro, attesi gli obblighi di correttezza gravanti sul subconcessionario nei rapporti con il concessionario e l’Amministrazione concedente, la A. avrebbe dovuto richiedere, al momento della stipula della convenzione intervenuta con G., l’inserimento di un’espressa previsione volta a consentirle di porre a carico della O.A.N. i suddetti costi di ammortamento.

E, in ogni caso, si sarebbe dovuta subito previamente coinvolgere la concedente, evidenziando la diversità del canone.

Ciò consente al Collegio di concludere nel senso della coerenza del provvedimento contestato in primo grado con quanto previsto dal citato art. 13 della convenzione del 31 marzo 2005, in forza del quale la G. può dichiarare la decadenza della A. dalla subconcessione nel caso di "mutamento sostanziale non autorizzato dello scopo per il quale è stata affidata la subconcessione".

La consistenza -in specie funzionale- dello scostamento registrato dalla G. esclude, del resto, che il provvedimento possa considerarsi affetto dai dedotti profili di contrarietà al canone della proporzionalità.

Alla stregua delle esposte ragioni va, pertanto, respinto l’appello, ininfluente essendo l’esame dei restanti motivi assorbiti in primo grado e riproposti in appello; è sufficiente, al riguardo, considerare che con gli stessi si censurano le ragioni dalla G. indicate a sostegno del contestato provvedimento di decadenza, ulteriori rispetto a quella, da sé sola tuttavia già sufficiente, costituita dall’esaminato "mutamento sostanziale non autorizzato dello scopo per il quale è stata affidata la subconcessione".

Consegue la condanna della società appellante al pagamento delle spese processuali del secondo grado, liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello n. 3441 del 2011, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la società appellante al pagamento delle spese processuali del secondo grado, liquidate in complessivi 2.000 euro.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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