Cons. Stato Sez. VI, Sent., 13-12-2011, n. 6526

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

I) La società Rimorchiatori riuniti P. e C., concessionaria dell’Autorità marittima per il servizio di rimorchio nel porto di Venezia, col ricorso n. 927 del 2010 ha impugnato davanti al Tar del Veneto l’ordinanza n. 41/10 della Capitaneria di Porto recante, previa intesa con l’Autorità portuale, modifiche, a carattere sperimentale e provvisorio, del regolamento del servizio di rimorchio delle navi nel porto di Venezia, approvato dal Ministero dei trasporti con decreto del 18 febbraio 2008.

Il Tar, con sentenza resa all’esito della camera di consiglio nella quale era stata discussa l’istanza cautelare, ha respinto il ricorso.

II) La società appellante ripropone in secondo grado le censure svolte davanti al primo giudice, relative alla mancata approvazione del regolamento da parte del Ministero, al mancato coinvolgimento degli operatori del porto, all’eccesso di potere sotto diversi profili, e critica la sentenza impugnata nelle parti in cui:

– ha ritenuto l’art. 102 cod. navigazione implicitamente abrogato dall’art. 14, comma 1 ter, legge n. 84 del 1994;

– ha escluso la violazione degli artt. 7 e ss e 14 e ss. legge n. 241 del 1990 e della circolare ministeriale n. 1739 del 2000;

– non ha considerato, quale punto decisivo della controversia, che lo scavo dei canali portuali, addotti a motivo della modifica regolamentare, all’epoca dell’adozione del provvedimento non era stato neppure iniziato;

– ha omesso di considerare la lacunosità dell’istruttoria condotta dalla Capitaneria di porto, anche a causa della mancanza del parere della Corporazione piloti estuario veneto.

La società appellante conclude per la riforma della sentenza stessa, con accoglimento del ricorso di primo grado anche ai fini del risarcimento del danno patito.

Si sono costituite le Amministrazioni pubbliche intimate; il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha proposto appello incidentale chiedendo la riforma della sentenza nella parte in cui ha ritenuto che l’art. 102 cod. navigazione, per effetto del quale l’approvazione dei regolamenti locali del servizio di rimorchio è di competenza del Ministro stesso, sia stato abrogato dall’art. 14, comma 1 ter, della legge n. 84 del 1994.

III) L’appello proposto dalla s.r.l. Rimorchiatori riuniti P. è infondato, e può pertanto prescindersi dall’esaminare i profili di inammissibilità dello stesso e del ricorso di primo grado (desumibili dall’intervenuta adozione di provvedimenti aventi efficacia sulla stessa materia oggetto del giudizio e che hanno condotto all’approvazione definitiva del nuovo regolamento per il servizio di rimorchio in data 31 dicembre 2010).

Si deve anzitutto osservare che l’art. 14, comma ter, della legge n. 84 del 1994, aggiunto dall’art. 2, d.l. 21 ottobre 1996, n. 535, conv. in l. 23 dicembre 1996, n. 647, è chiaro nello stabilire che "nei porti sede di Autorità portuale la disciplina e l’organizzazione dei servizi di cui al comma 1 bis sono stabilite dall’Autorità marittima di intesa con l’Autorità portuale" e che solo "in difetto di intesa provvede il Ministro dei trasporti e della navigazione" (il comma 1 bis comprende, tra altri servizi tecniconautici, quello di rimorchio), mentre rimangono di competenza ministeriale centrale lo stabilire l’obbligatorietà del servizio di pilotaggio e i criteri di formazione delle tariffe.

E’infondato, pertanto, il motivo svolto dall’appellante rivolto a contestare, sul punto, la sentenza impugnata.

Risulta anche infondato, in base alle medesime considerazioni, l’appello incidentale svolto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, poiché, come si è detto, il riparto di competenze definito dalla legge n. 84 del 1994 vale a far ritenere che il provvedimento impugnato, emanato dalla Capitaneria di porto (ufficio periferico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) previa intesa con l’Autorità portuale, sia stato correttamente riportato dal primo giudice nell’ambito delle competenze stabilite dalla legge.

Quanto ai successivi motivi dell’appello principale, valgono a farne ritenere l’infondatezza le seguenti considerazioni:

– è infondato il motivo di gravame con il quale si ribadisce la violazione dell’obbligo di comunicazione dell’avvio del procedimento di cui all’art. 7 della legge n. 241/1990, poiché il regolamento per il servizio di rimorchio, modificato con la deliberazione di che trattasi, costituisce un atto normativo di portata generale, come tale sottratto alle norme sulla partecipazione ai sensi del disposto dell’art. 13 della legge n. 241/1990, legge richiamata dalla circolare ministeriale citata dall’appellante (n. 1739 del 2000);

– neppure risulta sussistente la carenza di istruttoria e di motivazione, lamentata dalla ricorrente, posto che la determinazione di modificare, in via provvisoria e sperimentale, il regolamento di rimorchio consegue a considerazioni appartenenti alla discrezionalità dell’Amministrazione in merito alla situazione complessiva della sicurezza della navigazione, che si sottraggono al sindacato giurisdizionale se non per motivi di illogicità, non sussistenti nella fattispecie in esame; per analoghi motivi, dato il carattere provvisorio delle modifiche regolamentari, la mancata acquisizione del parere (non vincolante) della Corporazione piloti estuario veneto, che si è comunque espressa sulla proposta di modifica sia pure in senso soprassessorio, non costituisce vizio del provvedimento impugnato;

– dalla reiezione della parte impugnatoria del ricorso di primo grado, che il Collegio conferma, deriva l’infondatezza della pretesa risarcitoria avanzata dalla ricorrente.

IV) In conclusione, l’appello principale e quello incidentale sono infondati e vanno respinti.

Le spese del giudizio vanno poste a carico della società appellante e si liquidano in dispositivo in favore dell’Autorità portuale, mentre possono essere compensate per il resto.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe indicato n. 8962 del 2010, lo respinge; respinge l’appello incidentale proposto dal Ministero resistente, confermando, per l’effetto, la sentenza impugnata.

Condanna la società appellante a rifondere all’Autorità portuale di Venezia le spese del giudizio, nella misura di 5.000 (cinquemila) euro per entrambi i gradi del giudizio, oltre IVA e CPA.

Compensa per il resto.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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