Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 11-05-2012, n. 7238

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con ricorso al Tribunale di Bari N.A.A., operaia agricola a tempo determinato, conveniva in giudizio l’INPS, chiedendo che venisse accertato il suo diritto alla differenza dell’indennità di disoccupazione per l’anno 2005. La ricorrente – premesso che il trattamento di disoccupazione le era stato corrisposto dall’ente previdenziale sulla base del salario medio convenzionale congelato all’anno 1995, sosteneva che lo stesso trattamento doveva essere invece calcolato ai sensi del D.Lgs. n. 146 del 1997, art. 4, sui minimi retributivi previsti dalla contrattazione collettiva provinciale, con conseguente diritto alle differenze tra quanto spettante e quanto percepito.

L’adito Tribunale, nel regolare contraddittorio delle parti, rigettava la domanda.

Tale decisione, appellata dalla N., è stata riformata dalla Corte di Appello di Bari con sentenza n. 245 del 2010, che ha accolto la domanda dell’appellante.

Contro la sentenza di appello ricorre l’INPS con un motivo.

La parte intimata non si è costituita in questa sede.

2. Con l’unico motivo l’INPS lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 46, 51 e 55 del CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti del 10.07.2002, in relazione al D.Lgs. n. 314 del 1997, art. 6, comma 4, lett. a) nonchè in relazione all’art. 1362 c.c. e segg. e alla L. n. 297 del 1982, art. 4, commi 10 e 11. La censura consiste nell’avere incluso il giudice di appello nella retribuzione – da prendere a base per la liquidazione dell’indennità do disoccupazione – anche la voce denominata "quota di TFR", la quale invece non dovrebbe esserlo, in quanto – contrariamente a quanto affermato dalla Corte territoriale – ha effettiva natura di retribuzione differita. Il ricorso è fondato.

Al riguardo si ricorda che questa Corte ha ripetutamente affermato (cfr. Cass. n. 4993 del 2011, Cass. n. 202 del 2011, Cass. n. 19546 del 2007 ed altre decisioni conformi) che "ai fini della liquidazione delle prestazioni temporanee in agricoltura, ai sensi del D.Lgs. n. 146 del 1997, art. 4, la nozione di retribuzione – definita dalla contrattazione collettiva convenzionale – non è comprensiva del trattamento di fine rapporto", con la precisazione che "la voce denominata quota di TFR dai contratti collettivi va esclusa dal computo dell’indennità di disoccupazione, in considerazione della volontà espressa dalle parti stipulanti, che è vietato disattendere in forza della disposizione di cui al D.L. n. 318 del 1996, art. 3 (convertito dalla L. n. 402 del 1996), a norma della quale – agli effetti previdenziali – la retribuzione dovuta in base agli accordi collettivi non può essere individuata in difformità a quanto definito negli accordi stessi, dovendo altresì escludersi ogni illegittima alterazione degli istituti legali da parte dell’autonomia collettiva, non avendo detta voce natura diversa rispetto a quella indicata dalle parti stipulanti".

Va aggiunto che recentemente il significato della norma di cui al D.Lgs. n. 146 del 1997, art. 4 individuato dalla giurisprudenza richiamata, che questo Collegio condivide pienamente, è stato esplicitato anche dal legislatore, il quale – al D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 18 (convertito dalla L. n. 11 del 2011) – ha specificato che "il D.Lgs. 16 aprile 1997, n. 146, art. 4 e il D.L. 10 gennaio 2006, n. 2, art. 1, comma 5 convertito con modificazioni dalla L. 11 marzo 2006, n. 81, si interpretano nel senso che la retribuzione utile per il calcolo delle prestazioni temporanee in favore degli operai agricoli a tempo determinato non è comprensiva della voce di fine rapporto comunque denominato dalla contrattazione collettiva". 3. In conclusione il ricorso, alla stregua delle precedenti argomentazioni, merita di essere accolto, con la conseguente cassazione della sentenza impugnata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, con il rigetto della domanda iniziale relativa all’inclusione della voce denominata "quota di TFR" nella base di calcolo dell’indennità disoccupazione.

L’esito complessivo della lite e la sopravvenienza della disposizione di legge interpretativa consigliano l’integrale compensazione delle spese di lite dell’intero processo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda iniziale proposta ai fini dell’inserimento della quota di TFR nella base di calcolo dell’indennità di disoccupazione.

Compensa le spese dell’intero processo.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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