Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 21-09-2011) 08-11-2011, n. 40333 Disegno criminoso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza in data 25 settembre 2009 la Corte d’Appello di Roma, confermando la decisione assunta dal locale Tribunale, ha riconosciuto V.M. responsabile dei delitti di lesione volontaria lievissima e molestie, in continuazione con percosse, ingiuria e minaccia, in danno di D.T.; ha quindi tenuto ferma la sua condanna alla pena di legge e al risarcimento dei danni in favore della parte civile.

La prova dei commessi reati è stata ravvisata nelle dichiarazioni della persona offesa, riscontrate dal contenuto di conversazioni registrate su supporto magnetico dalla stessa D. e ascoltate in udienza.

Ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, per il tramite del difensore, affidandolo a due motivi.

Col primo motivo il ricorrente deduce violazione dell’art. 74 c.p. per essersi applicata la continuazione tra fattispecie delittuose e contravvenzionali, come tali punite con pene diverse.

Col secondo motivo denuncia come illegittimo l’utilizzo, quale fonte di prova, delle trascrizioni delle conversazioni registrate non acquisite attraverso un’apposita perizia, di cui lamenta l’omesso espletamento. Deduce, altresì, l’incompletezza dell’ascolto dei nastri magnetici nell’udienza dibattimentale.

Il ricorso è privo di fondamento e va disatteso.

L’eccezione che informa il primo motivo s’infrange nel principio giurisprudenziale, consolidatosi ormai da tempo a seguito del pronunciamento delle Sezioni Unite di questa Corte Suprema, a tenore del quale "la continuazione, quale istituto di carattere generale, è applicabile in ogni caso in cui più reati siano stati commessi in esecuzione del medesimo disegno criminoso, anche quando si tratti di reati appartenenti a diverse categorie e puniti con pene eterogenee o di specie diversa" (Cass. 26 maggio 1984 n. 6300); siffatta regula iuris, enunciata in una fattispecie riguardante la continuazione fra reati militari e reati comuni, alla stregua della motivazione adottata è, a maggior ragione, applicabile al caso di continuazione fra delitti e contravvenzioni; la stessa pronuncia del massimo organo di nomofilachia chiarisce poi come, nella concreta determinazione del trattamento sanzionatorio, debba applicarsi il criterio della pena unica progressiva, secondo la logica del cumulo giuridico.

Allo stesso indirizzo si sono in seguito costantemente attenute le sezioni singole con una serie ininterrotta di decisioni, onde l’enunciato principio costituisce ormai ius receptum (v. Cass. 26 marzo 1985 n. 6164; Cass. 21 gennaio 1986 n. 6197; Cass. 7 aprile 1988 n. 1047).

La sentenza impugnata, che si è correttamente conformata al principio dianzi enunciato, si sottrae conseguentemente a critica.

Il secondo motivo, nel riferirsi alle registrazioni su supporto magnetico prodotte dalla parte civile a dimostrazione delle conversazioni avvenute inter partes, denuncia l’illegittima acquisizione agli atti di trascrizioni delle quali, per vero, non si rinviene alcuna menzione della sentenza impugnata; l’eccezione sembra perciò riferirsi a trasposizioni su supporto cartaceo prodotte dalla parte civile in allegato alle audiocassette. Di esse, comunque, non risulta essere stato effettuato alcun utilizzo da parte dei giudici di merito,. quali hanno fondato il loro giudizio esclusivamente sull’ascolto diretto delle registrazioni, effettuato nel corso dell’udienza dibattimentale di primo grado.

L’assunto del ricorrente, secondo cui l’ascolto delle audiocassette sarebbe stato incompleto, non coglie nel segno per un duplice ordine di ragioni: in primo luogo perchè le registrazioni su supporto magnetico hanno natura di prova documentale e, come ogni altro documento, sono liberamente consultaci anche al di fuori dell’udienza e, dal giudice anche in camera di consiglio; in secondo luogo perchè, per soddisfare il requisito di specificità del gravame, nel dolersi della mancata totale audizione delle conversazioni il ricorrente avrebbe dovuto indicare concretamente – e non soltanto ipotizzare in astratto – il significato probatorio, e quindi l’utilità ai fini del decidere, della parte non ascoltata in pubblica udienza.

Non è, infine, denunciale come error in procedendo il mancato espletamento di una perizia fonica ai fini della trascrizione delle registrazioni, alla stregua di quanto già rilevato circa il valore di prova documentale da riconoscersi alle audiocassette, nonchè del principio secondo cui la perizia è un mezzo di prova essenzialmente discrezionale, essendo rimessa al giudice di merito la valutazione della necessità di disporre indagini specifiche (Cass. 7 luglio 2003 n. 34089).

Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Spetta alla parte civile la rifusione delle spese sostenute nel presente giudizio di legittimità; la relativa liquidazione è effettuata in complessivi Euro 1.200,00, da maggiorarsi in ragione degli accessori di legge. E’ appena il caso di aggiungere che non compete a questa Corte la pronuncia di condanna al risarcimento dei danni, nè l’assegnazione di una provvisionale: statuizioni, del resto, già assunte dal giudice di primo grado e confermate da quello di appello.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè alla rifusione di quelle sostenute dalla parte civile che liquida in complessivi Euro 1.200,00, oltre accessori come per legge.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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