Cons. Stato Sez. VI, Sent., 13-12-2011, n. 6524 Carriera inquadramento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza n. 7795 del 2009, il T.A.R. Lazio ha dichiarato inammissibile il ricorso n. 17226 del 2000, proposto dalla odierna appellante per l’accertamento e la declaratoria del diritto ad essere inquadrata nel ruolo dei direttori di Ricerca ai sensi dell’art. 14 del d.p.R. n. 568/1987 a far data dal 28 ottobre 1989, nonché, per l’effetto, del diritto ad ottenere il pagamento delle differenze retributive tra quanto percepito e quanto avrebbe dovuto percepire per l’inquadramento superiore.

Giova considerare che la dott.ssa G. G., dipendente dell’Istat dal 1961, con il provvedimento n. 215p del 18 ottobre 1991, è stata inquadrata – all’esito della valutazione espressa dalla competente commissione- nella seconda delle tre fasce differenziate nel profilo professionale di ricercatore (ricercatore, primo ricercatore e dirigente di ricerca), anziché nella terza, come dalla stessa signora G. richiesto.

Dopo aver sollecitato l’Amministrazione in data 18 ottobre 1996 a riconsiderare la domanda di inquadramento, la dott.ssa G. G. ha quindi proposto il ricorso giurisdizionale di primo grado nel 2000.

Con la sentenza impugnata il T.A.R. Lazio, preso atto della mancata impugnazione del citato provvedimento di inquadramento (qualificato come autoritativo) e considerata la consistenza di interesse legittimo -e non già di diritto soggettivo- della posizione soggettiva fatta valere dalla ricorrente, ha concluso per l’inammissibilità dell’azione di accertamento proposta.

Avverso la sentenza ha proposto appello la dott.ssa G. G., sostenendone l’erroneità e chiedendo che, in sua riforma, sia accolto il ricorso di primo grado, con condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno.

Si è costituito l’I.S.T.A.T. che ha concluso per l’infondatezza dell’appello.

Con una articolata memoria, l’appellante ha illustrato le questioni controverse ed ha insistito nelle già formulate conclusioni.

All’udienza del 22 novembre 2011, la causa è stata trattenuta per la decisione.

Motivi della decisione

1. L’appello va respinto.

La sentenza impugnata ha dichiarato inammissibile il ricorso di primo grado, proposto nel 2000, poiché volto ad accertare la spettanza di una qualifica superiore rispetto a quella attribuita con un provvedimento autoritativo di inquadramento – divenuto inoppugnabile – emesso il 18 ottobre 1991.

Con l’appello in esame, l’originaria ricorrente ha dedotto che il TAR avrebbe erroneamente dichiarato inammissibile il ricorso, poiché questo – in sostanza – andava qualificato non come volto ad accertare la qualifica spettante, ma come volto ad ottenere il risarcimento del danno cagionato con l’emanazione del medesimo provvedimento, da considerare illegittimo.

Ritiene, invero, il Collegio che con il ricorso di primo grado sia stata proposta, come correttamente rilevato dal primo giudice, un’azione di accertamento e non, invece, un’azione di tipo risarcitorio.

Ciò è agevolmente desumibile dal contenuto della domanda formulata nelle conclusioni del ricorso di primo grado, con cui è stata chiesta al giudice di prima istanza una pronuncia, per l’appunto, recante l’accertamento e la dichiarazione del diritto della signora Galanti ad essere inquadrata nella fascia superiore e alla corresponsione delle differenze retributive tra quanto percepito e quanto avrebbe dovuto percepire se fosse stata inquadrata nella fascia superiore, asseritamente spettante.

D’altra parte, pur a voler prescindere dalle espressioni utilizzate nel prospettare la domanda, non può il Collegio non prendere atto della assoluta mancanza, nel ricorso di primo grado, degli elementi che di consueto connotano l’autentica domanda risarcitoria: non vi è, invero, alcun riferimento alla responsabilità dell’amministrazione e agli elementi costitutivi dell’ipotetica fattispecie di responsabilità, in specie quello della colpa dell’Amministrazione.

Nel ricorso introduttivo in primo grado è stata specificamente contestata la mancata valutazione di un requisito di cui si assume l’avvenuta dimostrazione documentale nel corso della procedura contestata; tale contestazione è stata però dedotta non già per provare in giudizio la colpa dell’Amministrazione quale elemento costitutivo della fattispecie di responsabilità (mai contestata dalla ricorrente in primo grado), ma solo per dedurre l’illegittimità del mancato riconoscimento della terza fascia e, quindi, la fondatezza della prospettata domanda di accertamento.

Ciò induce il Collegio a condividere la conclusione cui è pervenuto il giudice di primo grado nel ritenere l’inammissibilità del ricorso.

Ed invero, ferma la natura di interesse legittimo della posizione soggettiva vantata dalla ricorrente a fronte della potestà riconosciuta all’Amministrazione di valutare le istanze di inquadramento, deve ritenersi inammissibile l’azione non risarcitoria proposta da chi ha omesso di impugnare il provvedimento di inquadramento, che per la pacifica risalente giurisprudenza amministrativa ha natura autoritativa e non paritetica.

Peraltro, in via del tutto incidentale, appare singolare – e da disattendere – l’assunto secondo cui sarebbe mancata la conoscenza per oltre cinque anni (dal 1991 al 1996) del provvedimento con cui, definendosi l’istanza presentata dalla stessa odierna appellante, l’Amministrazione ha disposto il suo inquadramento (in seconda, anziché, come richiesto, in terza fascia), immediatamente produttivo di effetti giuridici ed economici agevolmente percepibili, in quanto destinati a caratterizzare la sua vita lavorativa.

2. Alla stregua delle esposte ragioni va respinto l’appello.

Consegue la condanna dell’appellante alla spese del secondo grado di giudizio, come liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello n. 8867 del 2010, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna l’appellante al pagamento delle spese processuali, liquidate in complessive 200 euro.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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