Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
La Corte rilevato che:
il giudice d’appello di Catania ha dichiarato l’illegittimità del termine apposto al contratto di lavoro stipulato fra il lavoratore indicato in epigrafe e Poste Italiane s.p.a. e la conseguente instaurazione fra le parti di un rapporto di lavoro subordinato;
per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la Poste Italiane s.p.a. affidato a tre notivi – illustrati da memoria, il lavoratore ha resistito con controricorso;
con riferimento all’assunzione del lavoratore in epigrafe assunto con contratto a termine a norma dell’art. 8 del c.c.n.l. 26 novembre 1994 ed in particolare in base alla previsione dell’accordo integrativo del 25 settembre 1997 la Corte territoriale, premesso che l’accordo de quo era disciplinato dalla L. n. 56 del 1987, art. 23 attribuendo rilievo decisivo al fatto che le parti avevano fissato il limite del 30 aprile 1998 alla possibilità di procedere con assunzioni a termine ha ritenuto il contratto a termine in esame illegittimo in quanto stipulato in epoca posteriore – e cioè per il periodo dal 9 novembre 1999 al 31 gennaio 2000 – preliminarmente va disattesa l’eccezione sollevata dal resistente di decadenza dall’impugnazione per essere stato il ricorso notificato oltre il termine di sei mesi di cui all’art. 327 c.p.c. così come modificato dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 46, comma 17; invero a norma del successivo art. 58, comma 1, della medesima L. n. 69 del 2009 la disposizione che ha modificato il termine di decadenza da un anno a sei mesi si applica ai giudizi instaurati dopo la data di entrata in vigore delle suddetta legge con la conseguenza che essendo stato il presente giudizio instaurato prima della entrata in vigore della legge in parola non trova applicazione la modifica di cui trattasi;
parimente è infondata l’ulteriore eccezione, sempre sollevata dal resistente, d’improponibilità del ricorso per avvenuta acquiescenza alla sentenza impugnata in quanto trattandosi di sentenza immediatamente esecutiva la conformazione al dictum della sentenza non costituisce comportamento integrante acquiescenza tacita totale alla sentenza impugnata essendo necessario a tal fine un comportamento univoco, nella specie mancante, che escluda una volontà conformativa;
altrettanto infondata è l’eccezione del resistente di carente esposizione del fatto atteso che il ricorso nel suo complesso consente la cognizione del fatto sostanziale e processuale nei suoi termini essenziali relativi alla stipulazione di un contratto di lavoro a termine, alla causale dello stesso, al periodo di riferimento ed alle norme collettive applicabili al caso di specie nonchè alle ragioni che hanno indotto la Corte del merito ha ritenere nulla l’apposizione del termine;
il primo motivo del ricorso con il quale, deducendosì – ex art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione dell’art. 1372 c.c., comma 1, degli artt. 1175, 1375 e 2697 c.c., si assume l’erroneità della sentenza impugnata in punto di non ritenuta risoluzione del rapporto di lavoro per muto consenso è infondato;questa Corte, infatti, ha avuto modo di precisare che nel giudizio instaurato ai fini del riconoscimento della sussistenza di un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sul presupposto dell’illegittima apposizione al contratto di un termine finale ormai scaduto, affinchè possa configurarsi una risoluzione del rapporto per mutuo consenso, è necessario che sia accertata – sulla base del lasso di tempo trascorso dopo la conclusione dell’ultimo contratto a termine, nonchè del comportamento tenuto dalla parti e di eventuali circostanze significative – una chiara e certa comune volontà delle parti medesime di porre definitivamente fine ad ogni rapporto lavorativo; la valutazione del significato e della portata del complesso di tali elementi di fatto compete al giudice di merito, le cui conclusioni non sono censurabili in sede di legittimità se non sussistono vizi logici o errori di diritto (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva considerato la mera inerzia del lavoratore, per un periodo di oltre tre anni dopo la scadenza, insufficiente a ritenere sussistente una risoluzione del rapporto per mutuo consenso) (V. per tutte Cass. 10 novembre 2008 n. 26935); analogamente nella presente fattispecie la Corte del merito ha ritenuto, in applicazione del richiamato principio di diritto, che la mera inerzia del lavoratore è di per sè insufficiente per configurare una risoluzione del rapporto per mutuo consenso; nè la società ricorrente deduce al riguardo vizio di motivazione;
il secondo motivo del ricorso, con il quale si denuncia violazione della L. n. 56 del 1987, art. 23 dell’art. 8 del CCNL 26 novembre 1994 nonchè degli accordi sindacali del 25 settembre 1997, del 16 gennaio 1998, del 27 aprile 1998, del 2 luglio 1998, del 24 maggio 1999 e del 18 gennaio 2001 in connessione con l’art. 1362 c.c. e segg., non è scrutinabile considerato che le critiche, facendo riferimento alla contrattazione collettiva, dovevano essere, a mente dall’art. 366 c.p.c., n. 6 – così come modificato dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 5 – accompagnate dalla specificazione della sede processuale di merito dove i CCNL e gli accordi collettivi di riferimento sono rintracciabili e tanto anche in funzione di quanto dispone l’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, prevedente un ulteriore requisito di procedibilità del ricorso (Cass. S.U. 2 dicembre 2008 n. 28547, Cass. 23 settembre 2009 n. 20535 e Cass. S.U. 25 marzo 2010 n. 7161, nonchè Cass. 24 febbraio 2011 n. 4530); nè del resto vi è trascrizione, in violazione del principio di autosufficienza, nel ricorso del contenuto di tutte le clausole collettive richiamate;
il terzo motivo di ricorso, con il quale, allegandosi violazione degli artt. 1206, 1207, 1217, 1219, 2094 e 2099 c.c., si afferma che la sentenza, impugnata erroneamente interpretando la lettera raccomandata del 3.10.2003, ha ritenuto che la stessa contenesse una valida offerta di prestazione lavorativa, è inammissibile;
infatti è giurisprudenza di questa Suprema Corte che l’interpretazione del contratto e degli atti di autonomia privata costituisce un’attività riservata al giudice di merito, ed è censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale ovvero per vizi di motivazione, qualora la stessa risulti contraria a logica o incongrua, cioè tale da non consentire il controllo del procedimento logico seguito per giungere alla decisione (V. per tutte Cass. 22 febbraio 2007 n. 4178);
nella specie non risultano denunciati, e i canoni ermeneutici in concreto violati, e il vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il giudice del merito;
le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 40,00 per esborsi ed Euro 3.000,00 per onorario oltre IVA, CPA e spese generali.
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