Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 21-09-2011) 08-11-2011, n. 40330

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Propone ricorso per cassazione F.S. quale imputata e quale parte civile avverso la sentenza del Tribunale di Rieti – sez. di Poggio Mirteto – in data 13 novembre 2008 con la quale la stessa F. ha visto confermare la pronuncia di condanna emessa a suo carico in primo grado per il reato di lesioni personali volontarie commesso in danno di M.M.G. il (OMISSIS).

Contestualmente, con la sentenza impugnata dalla F. in qualità di parte civile, è stato sovvertito il giudizio di condanna emesso in primo grado a carico di M. che si è vista assolvere dalla contestazione di lesioni personali volontarie in danno della F..

Tra le due donne (la M. inquilina di un locale di proprietà della F.) era insorta una controversia violenta, riguardante il pagamento di canoni. La Corte d’appello, diversamente dal giudice di primo grado, aveva ritenuto che ad aggredire fosse stata soltanto la F., secondo quanto dichiarato non solo dalla persona offesa ma anche da testimoni. Aveva pertanto confermato la sua condanna assolvendo la M..

Deduce la ricorrente:

1) Il travisamento delle prove: erano stati indotti a carico della F. testi di dubbia attendibilità atteso che di essi non era stata fatta menzione in querela nè ai Carabinieri.

Si tratterebbe comunque di soggetti che non avevano assistito alla aggressione presunta;

2) Il vizio di motivazione sulla valutazione riguardante la certificazione medica prodotta dalla imputata in ordine alle lesioni che essa sosteneva esserle state inferte dalla M..

Il ricorso è inammissibile perchè il gravame è stato basato su ragioni diverse da quelle ammesse davanti al giudice della legittimità dall’art. 606 c.p.p.. La difesa ha lamentato presunte inattendibilità dei testi fondate su circostanze di fatto oltretutto estranee alla loro deposizioni e connesse al contenuto della querela o delle altre dichiarazioni della persona offesa.

Dalla sentenza di merito si ricava, viceversa, che non solo la indicazione dei testi è stata effettuata nel rispetto dei termini e delle modalità di legge, ma anche che la relativa deposizione è risultata del tutto convergente, tenuto conto anche delle allineate affermazioni dell’agente di PG intervenuto.

In conclusione la censura della difesa si rivela volta a criticare il merito delle deposizioni oltre che generica e manifestamente infondata sicchè merita di essere dichiarata inammissibile.

Del pari del tutto generica è la doglianza sub 2) mirata a far rilevare una presunta disparità nelle valutazioni dei certificati medici delle parti, laddove il giudizio di credibilità espresso dai giudici riguardo alla documentazione prodotta dalla M., come prova del reato consumato ai suoi danni, si basa sulla conferma che alla stessa deriva dalle deposizioni degli altri testimoni.

Alla inammissibilità consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in Euro 1000.

In base al principio di soccombenza la ricorrente deve essere condannata alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed a versare alla cassa delle ammende la somma di Euro 1000 nonchè alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, liquidate in Euro 1200 oltre accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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