Cons. Stato Sez. VI, Sent., 13-12-2011, n. 6521 Carenza di interesse sopravvenuta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza n. 3532 del 2009, il T.A.R. Lombardia ha respinto il ricorso proposto dall’odierno appellante avverso il decreto rettorale n. 1065 del 15 febbraio 2007, recante la decadenza dall’ufficio e dallo status di professore ordinario ricoperto presso l’Università VitaSalute San Raffaele.

Ha proposto gravame l’odierno appellante, sostenendo l’erroneità della sentenza del TAR e chiedendo che in sua riforma sia accolto il ricorso di primo grado.

Si sono costituiti la Libera Università "Vita Salute S. Raffaele" e il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

All’udienza del 22 novembre 2011 la causa è stata trattenuta per la decisione.

Motivi della decisione

Il Collegio deve prendere atto dell’intervenuta dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse, resa dall’appellante in una dichiarazione depositata in prossimità dell’udienza di discussione e il cui contenuto è stato ribadito dal suo difensore.

L’appello va pertanto dichiarato improcedibile.

Sussistono giustificate ragioni per disporre la compensazione tra le parti delle spese del secondo grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello n. 3983 del 2010, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Spese compensate del secondo grado.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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