Cons. Stato Sez. VI, Sent., 13-12-2011, n. 6520 Abilitazione all’insegnamento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

I) La signora M. C. ha partecipato ai corsi speciali abilitanti di cui all’art. 2, commi a), b), c) della legge n. 143 del 2004 presso la scuola di specializzazione per la formazione degli insegnanti della scuola secondaria (d’ora in poi: SISS) del Veneto, istituita presso l’Università Cà Foscari di Venezia, per il conseguimento dell’idoneità all’insegnamento di laboratorio informativo gestionale.

A seguito del superamento degli esami intermedi, ella è stata ammessa agli esami finali, ma, nonostante il curriculum positivo e l’idoneità della relazione predisposta con il tutor, la commissione d’esame ha giudicato lacunosa la prova scritta e povero di contenuti l’elaborato finale, oltre che insufficiente la prova orale, sostenuta il 27 aprile 2006.

In data 20 giugno 2006, la ricorrente veniva ammessa a sostenere l’esame conclusivo dei corsi per il conseguimento dell’abilitazione A18 aggregazione classi 30/C e 31/C, ma ancora una volta la commissione accertava il non superamento della prova per insufficienza della prova scritta e del colloquio, oltre che per la superficialità della relazione finale.

Per il riesame dell’esito di tale esame, la ricorrente presentava istanza, lamentando che la commissione non avesse tenuto conto dell’andamento curriculare nel biennio di studi, ma la commissione, nella seduta del 13 aprile 2007, deliberava il non accoglimento dell’istanza, confermando il giudizio già espresso.

II) Avverso tale determinazione la signora C. ha proposto il ricorso n. 1291 del 2007 al Tar del Veneto che, con la sentenza impugnata, ha rilevato la sua inammissibilità, in quanto diretto a contestare elementi dell’originario giudizio non presi in considerazione dalla commissione e non più consurabili.

Con l’appello oggi in esame, la ricorrente contesta la dichiarazione di inammissibilità, sul presupposto che il provvedimento impugnato è scaturito dal riesame delle prove dell’interessata, e che la motivazione resa per relationem al precedente giudizio vale a renderne ammissibile la valutazione.

Ella ripropone poi le censure già sollevate davanti al Tar, consistenti nella violazione dell’art. 14 del regolamento della scuola di specializzazione (che, in sede finale, non prevede la prova scritta sostenuta dalla candidata, la quale peraltro non è neppure stata valutata), nell’eccesso di potere sotto diversi profili, nella violazione dell’art. 2 legge n. 143 del 2004 e del dm n. 21 del 2005 per assenza di predeterminazione dei criteri di giudizio, nella violazione della legge n. 241 del 1990 e del giusto procedimento.

In particolare la ricorrente sostiene che il mancato superamento dell’esame è dovuto, secondo la commissione, alla grave lacuna riscontrata nella relazione finale, ma l’approvazione della relazione da parte del tutor di riferimento vale ad escluderne l’insufficienza, così come il giudizio di idoneità reso il 17 marzo 2006 dalla SISS. Inoltre, per la ricorrente, la partecipazione alla SISS non ha natura di procedura concorsuale, e il non conseguimento dell’abilitazione per il candidato già ammesso non può derivare dal mancato superamento della prova finale, che costituisce solo una discussione sul tirocinio e il laboratorio svolti nei precedenti due anni; infine, il voto di abilitazione è costituito dalla somma del voto dell’esame finale con la media dei voti conseguiti nelle precedenti attività formative.

All’appello resiste la Scuola di specializzazione intimata.

III) Ritiene il Collegio di poter prescindere dall’esaminare la natura confermativa o meno del provvedimento con il quale il direttore della scuola di specializzazione, dopo il riesame delle prove scritte e orali sostenute dalla ricorrente, ha confermato il precedente giudizio negativo.

Il ricorso di primo grado è infatti infondato nel merito.

La ricorrente ha partecipato ai corsi indetti ai sensi dell’art. 2 della legge 4 giugno 2004, n. 143, di conversione del dl n. 97 del 2004; il comma 3 di tale articolo specifica che il conseguimento dell’abilitazione o idoneità all’insegnamento consegue al superamento di esame finale avente valore di esame di Stato.

Da ciò deriva, innanzitutto, l’infondatezza della tesi sostenuta dalla ricorrente nel senso dell’esistenza di un diritto quesito ad ottenere l’abilitazione per effetto della utile partecipazione ai corsi e ai laboratori nell’arco del biennio, essendo invece necessario il superamento di un vero e proprio esame di stato per ottenere il titolo.

L’obbligatorietà dell’esame di Stato è ribadita anche dal decreto ministeriale n. 85 del 18 novembre 2005, con il quale sono stati attivati i suddetti corsi speciali presso le Università e le Accademie di belle arti; l’esito finale della procedura concorsuale è dato dalla somma dei risultati riportati nella prova scritta e nella prova orale.

In attuazione di dette modalità di selezione, la SISS del Veneto, nella seduta preliminare del 26 aprile 2006, ha stabilito i criteri di valutazione dei curricula dei candidati, considerando i voti degli esami sostenuti, la procedura per la scelta degli argomenti da sottoporre per la prova scritta, i criteri di valutazione di tale prova e della sua successiva discussione orale, i criteri di valutazione della prova orale, parametri tutti compiutamente e specificamente definiti anche nella specificazione del relativo punteggio.

Risulta infondata perciò la censura relativa alla mancata predisposizione preliminare dei criteri, che appaiono, invece, minuziosamente predefiniti dalla commissione esaminatrice, così come infondata è la pretesa contraddittorietà della insufficienza della relazione finale esaminata dalla commissione nella seduta del 27 aprile 2006 con il giudizio di idoneità asseritamente reso il 17 marzo 2006 dalla SISS.

A questo proposito, il provvedimento impugnato in primo grado specificamente osserva (e nessuna censura, in merito, solleva la ricorrente) che "l’elaborato finale non può essere considerato idoneo, viste le risultanze del riesame, nemmeno alla luce di quanto indicato dalla scheda informativa per la commissione rilasciata dalla segreteria studenti di Cà Foscari. Infatti la codifica ID sta semplicemente ad indicare l’avvenuta presentazione della relazione finale, necessaria all’ammissione alla discussione finale", secondo le modalità previste dal regolamento, e "in nulla sostituisce la valutazione della suddetta relazione che avviene durante la prova finale".

Dall’esame della documentazione versata in atti emerge, infine, la correttezza del giudizio complessivo di non idoneità (sul quale l’indagine del giudice è relativa al solo aspetto estrinseco), reso all’esito delle prove sostenute dalla ricorrente e confermato, previo riesame, con il provvedimento oggetto del ricorso di primo grado: il giudizio è stato infatti condotto alla stregua della valutazione sia della prova scritta, nella quale è stata rilevata la mancanza di elementi essenziali richiesti dalla traccia e la presenza di lacune molto serie, tali da sollevare dubbi sull’effettiva conoscenza della materia, sia della prova orale, che questi dubbi ha confermato.

In conclusione, tutti i motivi del ricorso di primo grado, riproposti con l’appello in esame, sono infondati.

IV) L’appello deve, perciò, essere respinto, con reiezione del ricorso di primo grado e condanna dell’appellante alle spese del secondo grado del giudizio, nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe indicato n. 9525 del 2009, lo respinge e, per l’effetto, respinge il ricorso di primo grado.

Condanna l’appellante a rifondere all’Amministrazione resistente le spese di lite, nella misura di 100 (cento) euro.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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