Cons. Stato Sez. VI, Sent., 13-12-2011, n. 6513 Provvedimenti contingibili ed urgenti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. I Ministeri dell’interno e dell’economia e delle finanze chiedono la riforma della sentenza con la quale il Tar del Friuli Venezia Giulia ha accolto il ricorso n. 59 del 1995, proposto dalla signora S. M. avverso l’ordine di rimozione macerie impartito con ordinanza commissariale in data 27 ottobre 1994, reiterato il 7 novembre 1994, e avverso il conseguente intervento autoritativo di demolizione.

La sentenza impugnata, dopo aver ricordato che la ricorrente aveva ottenuto l’autorizzazione per effettuare su un immobile di proprietà interventi di manutenzione straordinaria, demolito da altre comproprietarie nei piani primo e secondo, ha rilevato l’illegittimità dei provvedimenti impugnati, con i quali si ordinava la rimozione delle macerie e il consolidamento o la rimozione delle strutture pericolanti identificate in un terrazzino posto al secondo piano, in ragione della inesistenza di una situazione di pericolo e, quindi, delle esigenze contingibili e urgenti assunte dal Commissario prefettizio a presupposto dei provvedimenti impugnati, ed ha condannato i Ministeri intimati a risarcire il danno patito dalla ricorrente.

2. L’appello in esame contesta tale sentenza, osservando che il ricorso avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile per omessa notificazione al Ministero dell’interno, chiamato in causa solo in ottemperanza ad un ordine del giudice di integrazione del contraddittorio e, invece, da considerarsi contraddittore necessario.

Le Amministrazioni statali rilevano inoltre che i provvedimenti impugnati in primo grado derivavano dalla situazione di pericolo causata dalla demolizione di parte dell’immobile e riguardavano lo svuotamento delle macerie e l’immediato consolidamento o consolidamento delle strutture pericolanti.

3. L’appello, pur nella sua stringatezza, è fondato nel merito e deve essere accolto; può pertanto prescindersi dall’esaminare i profili di inammissibilità del ricorso di primo grado, che si appalesa comunque infondato.

3.1. Va premesso che l’interessata col ricorso di primo grado ha in particolare impugnato:

– il provvedimento emesso dal commissario prefettizio in data 27 ottobre 1994, subito dopo aver preso cognizione del sopralluogo dei tecnici comunali "che hanno riscontrato l’effettiva presenza di parti pericolanti prospicienti la via pubblica tra l’edificio in questione e la palestra comunale, rilevando tra l’altro che il: terrazzino posto al primo piano, e colmo di macerie che esercitano sul parapetto una spinta verso l’esterno, rendendolo pericoloso per la pubblica incolumità dei mezzi e dei passanti che transitano nella via prospiciente";

– la successiva ordinanza 7 novembre 1994, n. 15262, che ha ribadito come il precedente ordine avesse riguardato anche la parte oggetto della autorizzazione e l’intero cantiere.

3.2. Dalla documentazione acquisita nel corso del giudizio, non è dubbio che la situazione di pericolo alla quale il Commissario prefettizio ha inteso ovviare con le ordinanza impugnate riguardi l’immobile di cui è comproprietaria la ricorrente in primo grado; che tale situazione sia causata dalle macerie delle quali anche la documentazione fotografica depositata in atti dalla stessa interessata attesta la presenza alla data di riferimento; che legittimamente, perciò, sia stato ordinata l’eliminazione del pericolo stesso mediante la rimozione dei detriti derivanti dalla demolizione, ovvero il consolidamento delle strutture pericolanti nel loro insieme, come precisato nell’ordinanza del 7 novembre 1994.

Non può valere, in contrario, quanto sostenuto dall’appellata nella memoria depositata in giudizio, posto che nessuna rilevanza poteva avere, sulla rilevata situazione di pericolo per la pubblica incolumità, il pregresso rilascio delle autorizzazioni per la demolizione parziale e per la manutenzione straordinaria dell’immobile e che, come detto, l’ordine si riferiva all’intero cantiere oggetto delle autorizzazioni stesse, "nel suo insieme di macerie e di strutture pericolanti", secondo quanto precisato nell’ordinanza appena citata.

3. In accoglimento dell’appello, la sentenza impugnata, pertanto, va integralmente riformata, con conseguente reiezione del ricorso di primo grado.

Le spese dei due gradi del giudizio seguono, come di regola, la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe indicato n. 10197 del 2006, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado n. 59 del 1995.

Condanna l’appellata a rifondere alle Amministrazioni appellanti le spese del doppio grado del giudizio, nella misura complessiva di 1.000 (mille) euro.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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