Cons. Stato Sez. VI, Sent., 13-12-2011, n. 6510

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. La signora S. R., docente di ruolo di scuola materna, chiede la riforma della sentenza con la quale il Tar della Toscana ha respinto il ricorso proposto avverso il diniego di autorizzazione al pernottamento a Firenze, città nella sede del concorso per il quale era stata nominata commissario.

Il diniego è stato motivato una prima volta con riferimento alla inconfigurabilità di quanto previsto dalla legge n. 417 del 1978; reiterata la richiesta, il Provveditore agli studi ha nuovamente opposto un diniego, con il provvedimento in data 1° aprile 1985, oggetto del ricorso di primo grado.

2. L’appello non merita accoglimento.

La ricorrente ha abituale dimora a Colle Val d’Elsa, presta servizio a Monteriggioni e ha chiesto di poter usufruire del pernottamento nella sede del concorso con conseguente diritto alla indennità di trasferta per intero, data la distanza che separa Firenze da Colle Val d’Elsa.

Legittimamente l’Amministrazione ha respinto l’istanza sul presupposto che la fattispecie non rientra tra quelle per le quali la legge n. 417 del 1987 consente il trattamento di missione. L’art. 4 di tale legge, infatti, nel prevedere l’obbligo del dipendente inviato in missione di rientrare giornalmente nella sede di servizio, ne consente l’eccezione ove la località della missione disti dalla sede di servizio più di novanta minuti di viaggio.

Ne consegue che ciò che rileva non è, come pretende la ricorrente, l’oggettiva impossibilità di raggiungere puntualmente e quotidianamente la sede degli esami dalla propria dimora, ma il tempo del viaggio necessario per raggiungere la sede degli esami dalla sede di servizio, a nulla rilevando la maggiore distanza, rispetto al luogo di dimora, di quest’ultima dalla sede di missione: non è, infatti, la distanza il parametro sul quale valutare il riconoscimento del diritto in esame, ma il tempo di percorrenza – desumibile dagli orari ufficiali dei servizi di linea – del tragitto di collegamento (con la connessa diversa frequenza e celerità dei mezzi pubblici di trasporto) tra sede di servizio e sede di missione.

3. L’appello deve, in conclusione, essere respinto.

Le spese del secondo grado del giudizio seguono, come di regola, la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello n. 10620 del 2005, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna l’appellante a rifondere all’Amministrazione resistente le spese del secondo grado del giudizio, nella misura di 100 (cento) euro.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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