T.A.R. Calabria Catanzaro Sez. II, Sent., 13-12-2011, n. 1550 Contratto di appalto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con i provvedimenti impugnati, la Regione ha inserito il progetto presentato dalla ricorrente tra quelli privi dei requisiti di ammissibilità ai finanziamenti perché "l’allegato B è privo dell’apposizione della firma del legale rappresentante a cavallo di ciascuna coppia di pagine" e "non risultano allegate le copie dei codici fiscali".

La ricorrente chiede l’annullamento degli atti impugnati per omessa comunicazione del preavviso di rigetto, violazione di legge ed eccesso di potere, violazione e falsa applicazione del bando di concorso.

La Regione ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione degli atti presupposti e l’infondatezza, nel merito, dei motivi proposti.

Le parti controinteressate non si sono costituite in giudizio.

Motivi della decisione

Preliminarmente deve essere respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso per omessa impugnazione degli atti presupposti che, secondo la difesa regionale, sarebbero il bando di concorso, l’atto con cui sono state approvate le modalità di attuazione della procedura e gli atti istruttori adottati dalla società in house che ha curato la selezione.

L’eccezione è infondata perché il bando non deve essere impugnato qualora, come nella fattispecie, non contenga clausole direttamente lesive, prescriventi l’esclusione dell’interessata per mancanza di requisiti soggettivi. Nel caso controverso, al contrario, l’esclusione deriva dall’interpretazione delle clausole del bando contestata dalla ricorrente che non è tenuta, di conseguenza, a impugnare il bando, dovendosi limitare a censurare gli atti applicativi che seguono l’interpretazione contestata. Neppure dovevano essere impugnati gli atti preparatori e istruttori, la cui impugnazione sarebbe stata, anzi, inammissibile per difetto di lesività, trattandosi, appunto, di atti solo preparatori del provvedimento finale, privi di valore decisionale.

Nel merito, assorbiti gli altri motivi di ricorso, deve essere accolto il motivo con il quale si deducono violazione di legge ed eccesso di potere per violazione e falsa applicazione del bando di concorso.

Le clausole di esclusione da una procedura concorsuale, per consolidata e condivisibile giurisprudenza, sono di stretta interpretazione e in caso di clausole equivoche o di dubbio significato deve preferirsi l’interpretazione che favorisca la massima partecipazione alla gara, piuttosto che quella che la ostacoli, e quella che sia meno favorevole alle formalità inutili (cfr. Consiglio Stato, sez. V, 04 marzo 2008, n. 874).

Nella fattispecie, il bando di concorso, agli art. 7 ed 8, sanzionava espressamente con l’inammissibilità il mancato rispetto di alcune formalità, tra le quali, ad esempio, la presentazione della domanda in copia duplice. Più in generale, prevedeva che non sarebbero state prese in considerazione le domande incomplete o presentate secondo modalità diverse da quelle indicate nel bando.

La domanda della ricorrente non può ritenersi incompleta, essendo stati allegati tutti i documenti richiesti dal bando. È vero che il bando, nel prescrivere le modalità di compilazione della domanda, stabiliva, tra l’altro, che il "formulario di progetto" (allegato B), dovesse presentare pagine numerate progressivamente, spillate e rese solidali e firmate dal rappresentante legale dell’impresa a cavallo di ciascuna coppia di pagine. Ma deve riconoscersi che il formulario di progetto allegato dalla ricorrente, le cui pagine sono state numerate progressivamente, spillate tra loro e firmate pagina per pagina dal legale rappresentante, presenta una forma corrispondente ai requisiti formali prescritti dal bando, in quanto la numerazione delle pagine con sottoscrizione pagina per pagina assolve la stessa funzione della firma a cavallo di ogni due pagine, impedendo che neppure una delle pagine del progetto possa essere non riconducibile alla domanda dell’impresa interessata. L’interpretazione seguita dalla Regione, secondo cui la mancanza di firma a cavallo di ogni due pagine dovrebbe comportare l’inammissibilità della domanda, deve, quindi, ritenersi illegittima, privilegiando un’inutile formalità a scapito dell’interpretazione del bando conforme ai principi di par condicio e massima partecipazione.

Anche la seconda causa di esclusione della ricorrente deve ritenersi illegittima.

La presentazione di copia del codice fiscale non è prescritta dal bando a pena di inammissibilità della domanda che neppure può essere considerata incompleta per tale omissione, trattandosi di informazione alfanumerica facilmente ricavabile dai dati già allegati dall’impresa nella domanda di partecipazione.

In conclusione, accertata l’illegittimità, alla luce dei motivi dedotti, del provvedimento di esclusione, il ricorso merita di essere accolto e, per l’effetto, devono essere annullati gli atti impugnati nella parte in cui reputano inammissibile la domanda della ricorrente.

Le spese di giudizio seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati nei limiti indicati in motivazione.

Condanna la Regione Calabria al pagamento, in favore della ricorrente, della somma di euro 1.300,00 (milletrecento) a titolo di rimborso delle spese difensive, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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