Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 20-09-2011) 08-11-2011, n. 40319

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

F.G. veniva condannato dal tribunale di Nocera Inferiore – sentenza del 21 marzo 2006 – per la violazione del R.D. n. 1067 del 1923, art. 18 perchè, senza autorizzazione, intercettava con radio ricetrasmittente il contenuto delle conversazioni e comunicazioni intercorrenti sulla frequenza n. (OMISSIS) in uso all’Arma dei Carabinieri.

Tanto era stato accertato dai Carabinieri, che avevano rinvenuto sul tavolo della cucina del F., che si trovava agli arresti domiciliari, un apparecchio ricetrasmittente regolarmente funzionante e sintonizzato sulla predetta frequenza.

La corte di appello di Salerno, con sentenza emessa il 21 giugno 2010, confermava gli accertamenti in fatto compiuti in primo grado e, rifacendosi alla più recente giurisprudenza di legittimità in materia, qualificava il fatto come violazione degli artt. 617 bis e 623 bis c.p..

Con il ricorso per cassazione F.G. deduceva la contraddittorietà della motivazione con gli atti del processo, ovvero il travisamento del fatto.

In particolare il ricorrente lamentava l’assenza sia dell’elemento materiale del reato contestato, sia del dolo specifico richiesto dall’art. 617 bis c.p..

I motivi posti a sostegno del ricorso proposto da F.G. non sono fondati.

Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato ed il ricorrente condannato a pagare le spese del procedimento.

Bisogna in primo luogo rilevare che gli accertamenti in fatto compiuti dai giudici di merito, siccome sorretti da una motivazione priva di manifeste illogicità, non possono essere contestati in sede di legittimità.

Cosicchè è rimasto accertato che il F. aveva installato nella sua abitazione un apparecchio idoneo ad intercettare comunicazioni sulla frequenza riservata ai Carabinieri.

Ciò che rileva è, infatti, la mera installazione, addirittura di parti dell’apparecchiatura, e non la successiva intercettazione;

trattasi di una tutela anticipata della riservatezza e della libertà delle comunicazioni mediante la incriminazione di fatti prodromici alla effettiva lesione del bene (vedi Cass., Sez. 5^, 10 novembre – 15 dicembre 2004, n. 48285, CED 230515).

I Carabinieri hanno poi accertato la idoneità della attrezzatura ad intercettare e ciò è sufficiente ad integrare il reato in discussione, non essendo necessario che vi sia stata effettivamente l’intercettazione (così Cass., Sez. 2^, 24 settembre – 3 ottobre 2008, n. 37710, CED 241456).

Le circostanze del rinvenimento e la idoneità dell’attrezzatura hanno consentito ai giudici di merito di ritenere che l’attrezzatura in discussione fosse stata installata al fine di intercettare conversazioni di pubblici ufficiali; si tratta di deduzione del tutto ragionevole e d’altra parte l’imputato non ha fornito nessuna altra plausibile spiegazione del possesso e della installazione degli strumenti rinvenuti.

Corretta è la qualificazione giuridica del fatto commesso dal F..

La corte di merito correttamente ha disatteso la giurisprudenza precedente al 1993 perchè con la modifica introdotta dalla L. n. 547 del 1993, art. 8 all’art. 623 bis c.p. è stato eliminato il riferimento alle trasmissioni effettuate con collegamento su filo o a onde guidate ed è stata, pertanto, ampliata l’area di operatività della disciplina dettata dal codice a tutela della inviolabilità dei segreti (così Cass., sez. 5^, 5 gennaio – 1 febbraio 2008, n. 5299, CED 239115; vedi anche Cass., sez. 6^, 2 aprile 2008, n. 13745).

In seguito a siffatta modifica normativa la installazione di apparecchiature atte ad intercettare od impedire comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche non integra il reato di cui al R.D. n. 1067 del 1923, art. 18, comma 4, ma quello previsto dall’art. 617 bis c.p. ( vedi Cass., Sez. 1^, 17 giugno – 16 luglio 2008, n. 29515, CED 241235).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese del procedimento.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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