T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 13-12-2011, n. 1042

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Rilevato, in via preliminare, che il ricorso avverso il decreto prefettizio notificato il giorno 11.11.2004, con il quale veniva inibita al ricorrente la detenzione di armi con relativo munizionamento è irricevibile per inosservanza del termine di sessanta giorni per l’impugnazione di cui agli articoli 29 e 41 del c.p.a.;

Considerato, nel merito, che l’impugnazione avverso il decreto del Questore della Provincia di Frosinone, notificato il 5.1.2005 è infondato stante la validità ed efficacia del presupposto divieto del Prefetto di detenzione di armi e munizionamento;

Ritenuto che sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del giudizio tra le parti;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso R.G. n. 91/05, lo dichiara in parte irricevibile e in parte lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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