Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 19-09-2011) 08-11-2011, n. 40317

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo

A.L. fu condannato dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Genova alla pena di anni sei di reclusione per il reato di lesioni personali in danno di F. V. e per porto illegale in luogo pubblico di un’arma comune da sparo.

La corte d’appello di Genova, in parziale riforma della sentenza di primo grado, rideterminava la pena finale in anni cinque di reclusione.

La corte di cassazione, prima sezione penale, annullava la predetta sentenza limitatamente alla determinazione della pena in quanto, essendo stata contestata e ritenuta la recidiva specifica, e non la recidiva ex art. 99 c.p., comma 4, l’aumento di pena poteva giungere solo fino alla metà e non fino ai due terzi.

Inoltre, era stato applicato erroneamente dell’art. 81 c.p.e, l’ultimo comma il quale presuppone il riconoscimento della sussistenza della recidiva prevista dall’art. 99 c.p., comma 4, nel caso in esame non contestata.

Con sentenza emessa in sede di rinvio il 23 settembre 2010, la corte d’appello di Genova – previa correzione dell’errore materiale da cui erano affette le sentenze di primo e secondo grado, le quali non recavano in intestazione la contestazione, pur presente nel decreto di citazione a giudizio, relativa alla reiterazione (con riferimento alla recidiva) – condannava l’imputato alla pena finale di anni cinque di reclusione.

Contro la predetta sentenza propone ricorso per cassazione A.L. esponendo un unico motivo; lamenta che la corte di appello abbia illegittimamente proceduto alla correzione di errore materiale, aggiungendo la reiterazione alla contestazione della recidiva specifica.

Secondo la difesa, infatti, trattasi di operazione vietata dalla legge in quanto la correzione, ai sensi dell’art. 130 c.p.p., può essere effettuata solo per errori od omissioni la cui eliminazione non comporta una modificazione essenziale dell’atto.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

In tema di correzione degli errori materiali, la modificazione essenziale dell’atto, preclusiva del ricorso a tale procedura, va riferita solo al cambiamento del contenuto sostanziale del provvedimento, tale da implicare una diversa valutazione del giudice (Si veda, in proposito, la stessa sentenza citata nel ricorso (Cassazione penale, sez. 3^, 23/01/2008, n. 11763)).

Nel caso di specie, invece, la correzione si è limitata ad integrare la parte della sentenza che per una mera omissione non riporta fedelmente il contenuto della imputazione contestata, quale riscontrabile sin dall’originario decreto di citazione a giudizio immediato ritualmente notificato all’imputato ed al suo difensore.

Non vi è stato, dunque, mutamento sostanziale dell’atto, ma la semplice riconduzione formale del suo contenuto a quello dell’atto che doveva riprodurre (capo di imputazione contenuto nella richiesta di giudizio immediato del pubblico ministero del 12.05.2008 e nel decreto di giudizio immediato del GIP presso il tribunale di Genova del 28.05.2008).

Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile in quanto palesemente infondato.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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