T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 13-12-2011, n. 1039

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con il ricorso all’esame la ricorrente – premesso di essere iscritta alla graduatoria permanente provinciale per le immissioni in ruolo e le supplenze del personale docente e educativo relativa alla provincia di Roma (fascia I, classe A017 discipline economiche e aziendali) – espone di aver presentato domanda di aggiornamento della propria posizione in data 15 maggio 2003.

Ella impugna la graduatoria definitiva rivendicando un maggior punteggio di 12; in concreto ella denuncia che il centro servizi amministrativi non le ha riconosciuto il punteggio maturato per il servizio svolto nell’anno scolastico 20012002 in quanto nella domanda (precisamente nella dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa ai servizi svolti), a causa di un errore materiale, ella ha indicato come periodo di servizio quello del 15/9/20029/7/2003 in luogo di quello del 15/9/20019/7/2002.

Sostiene però la ricorrente che l’errore in cui era incorsa era facilmente riconoscibile per cui l’amministrazione le avrebbe dovuto consentire di correggerlo come previsto in via generale dall’articolo 71 del D.P.R. 28122000, n. 445 e dall’articolo 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. L’amministrazione si è costituita in giudizio con memoria di stile.

3. Con ordinanza n. 22 del 19 gennaio 2004 la sezione accoglieva la domanda di tutela cautelare.

4. Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione.

Come è noto la questione della spettanza della giurisdizione nella materia della graduatorie scolastiche ha formato oggetto per lungo tempo di contrasti giurisprudenziali.

Tali contrasti tuttavia sono ormai venuti meno dato che recentemente l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato si è uniformata alla posizione che da lungo tempo era stata adottata dalle sezioni unite della Cassazione che, nel presupposto della non assimilabilità di queste procedure a concorsi pubblici, avevano ritenuto che il relativo contenzioso spettasse all’autorità giudiziaria ordinaria (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 12 luglio 2011, n. 11, Corte di Cassazione, sezioni unite civili, 13 febbraio 2008, n. 3399, T.A.R. Lazio, Latina, 21 aprile 2009, n. 358).

5. Di conseguenza il ricorso va dichiarato inammissibile spettando la giurisdizione sulla controversia all’autorità giudiziaria ordinaria dinanzi alla quale il processo potrà essere continuato in applicazione dell’articolo 11, comma 2, cod. proc. amm.. Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione staccata di Latina, definitivamente pronunciandosi sul ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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