Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 19-09-2011) 08-11-2011, n. 40316

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

C.M. propone ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Caltanissetta che lo ha condannato, a conferma della sentenza di primo grado, alla pena di mesi sei di reclusione ed Euro 200,00 di multa per il reato di tentato furto pluriaggravato.

Con due motivi di ricorso, C.M. lamenta:

Contraddittorietà della motivazione perchè da un lato afferma che la vittima ha riconosciuto l’imputato, mentre in altro passo della sentenza si dice che la parte offesa non si era nemmeno resa conto che l’imputato le aveva sfilato l’assegno dalla tasca;

Violazione di legge per aver ritenuto sussistente la doppia aggravante (ex art. 61, n. 5 e art. 625, n. 4); in particolare, secondo il ricorrente, l’aggravante di cui all’art. 61, n. 5 (approfittamento di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all’età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa) resterebbe assorbita da quella di cui all’art. 625, n. 4 (l’aver agito con destrezza).

Per tali motivi il ricorrente chiede l’annullamento della sentenza impugnata.

Motivi della decisione

Il ricorso è palesemente infondato.

Quanto al primo motivo, la motivazione è perfettamente coerente, dato che la sottrazione dell’assegno e il riconoscimento sono avvenuti in due momenti diversi; in un primo momento c’è stata la sottrazione, che la persona offesa non ha subito percepito.

In un secondo momento, realizzato l’accaduto, il querelante ha apostrofato l’imputato, il quale ha gettato a terra l’assegno appena sottratto.

In questo secondo momento la persona offesa ha avuto tutto il tempo di vedere l’imputato, tanto da averlo bloccato, minacciandolo di denuncia.

Quanto al concorso di aggravanti, non meritano condivisione le ragioni del ricorrente; la destrezza, infatti, attiene ad una modalità "tecnica" dell’azione ed è inerente alla particolare abilità del ladro, mentre l’aggravante di cui all’art. 61, n. 5 si riferisce ad una situazione esterna (circostanze di tempo, di luogo o di persona).

Trattasi, dunque, di due circostanze aggravanti che possono coesistere e che, almeno nel caso di specie, non risultano sovrapponibili; la sentenza impugnata, infatti, lascia intendere che la destrezza atteneva alla particolare abilità con la quale il ladro aveva sfilato l’assegno, senza che la parte offesa se ne accorgesse, mentre l’aggravante di cui all’art. 61 era relativa alla situazione dei luoghi, che rendeva più difficile la pubblica e privata difesa (tanto è vero che il ladro riuscì prontamente a dileguarsi, nonostante fosse stato inizialmente "bloccato" dalla vittima).

L’aggravante della destrezza, dunque, attiene al momento esecutivo del reato, mentre quella di cui all’art. 61 si riferisce, piuttosto, ad un momento successivo (quello in cui il privato o gli organi di pubblica sicurezza pongono in atto le proprie difese dal reato).

Ne consegue che il ricorso è manifestamente infondato e pertanto inammissibile.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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