Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 12-07-2011) 08-11-2011, n. 40364

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1.- Con ordinanza 11 gennaio 2011 il Tribunale di Sorveglianza dell’Aquila respingeva il reclamo proposto da L.N.D. avverso il provvedimento del magistrato di sorveglianza di quella sede giudiziaria che il 20 agosto 2010 aveva disposto il trattenimento di uno stampato inviato alla reclamante perchè nel testo dello stesso erano presenti parole dal contenuto diffamatorio idonee ad integrare elementi di reato.

Il tribunale preliminarmente respingeva l’eccezione sollevata dalla difesa relativa al rigetto della richiesta della detenuta di partecipare all’udienza affermando che la partecipazione dell’interessato deve essere ritenuta imprescindibile solo se il procedimento attiene alla libertà personale del reclamante e può essere sostituita dalla presentazione di memorie negli altri casi.

Nel merito rilevava, poi, che il controllo della corrispondenza per i detenuti in regime di cui all’art. 41 bis O.P. è finalizzato a prevenire atti o fatti che potrebbero nuocere all’ordine e alla sicurezza degli istituti penitenziari e poichè, nel caso in esame l’opuscolo trattenuto contiene parole diffamatorie contro il P. e il Presidente del Consiglio che potrebbero costituire reato, il provvedimento del magistrato di sorveglianza era ineccepibile sia dal punto di vista formale che sostanziale.

2.- Avverso l’ordinanza propone ricorso l’avvocato Caterina Calia difensore di L.N.D. deducendo a motivi:

a) violazione di legge in relazione all’art. 178 c.p.p., lett. c), in quanto il tribunale di sorveglianza fondava la sua decisione su una erronea interpretazione dell’art. 14 ter O.P., comma 3, interpretazione peraltro in contrasto con la lettura sistematica dell’intera disciplina dettata dalla norma de qua e con la normativa introdotta dall’art. 18 ter O.P., devono infatti ritenersi applicabili al procedimento di cui all’art. 14 ter O.P. le disposizioni di cui al capo 2 bis del titolo 2 della L. n. 354 del 1975 e, in conseguenza, tutte le garanzie assicurate dagli artt. 666 e 678 c.p.p. secondo quanto previsto dall’art. 14 ter, comma 4. b) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al disposto dell’art. 18 ter O.P., come introdotto con la L. 8 aprile 2004, n. 95 nonchè in riferimento all’art. 125 c.p.p., comma 3, e art. 111 Cost. concernenti l’obbligo di motivazione.

2..- Il Procuratore Generale dott. Tindari Baglione, con atto depositato il 18 aprile 2011, ha concluso chiedendo che la Corte dichiari inammissibile il ricorso e condanni la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

1.- Riguardo alla primo motivo di ricorso secondo il principio di diritto anche di recente affermato da questa Corte di legittimità (Cass. Sez. 1, sent. 3.12.2010, n. 201, Antonov, Rv. 249474) "il detenuto non ha diritto di essere sentito personalmente nel procedimento davanti al tribunale di sorveglianza per la trattazione dei reclami avverso i provvedimenti di trattenimento della corrispondenza".

Invero in relazione ai reclami adottati dal magistrato di sorveglianza nella materia della limitazione e dei controlli sulla corrispondenza dei detenuti l’art. 18 ter O.P., comma 6, come introdotto con L. 8 aprile 2004, n. 95, richiama la procedura disciplinata dall’art. 14 ter dello stesso O.P. che, al comma 3, espressamente stabilisce che l’udienza si svolge con la partecipazione del pubblico ministero e del difensore e che l’interessato e l’amministrazione penitenziaria possono solo presentare memorie. D’altronde, come ricordato nella sentenza Sez. 1 3.12.2010 citata, la Corte costituzionale- sentenza 16.2.1993 n. 53- ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 14 ter O.P., comma 3, solo con riguardo ai decreti del magistrato di sorveglianza che escludono dal calcolo della detenzione il periodo trascorso in permesso premio, con la conseguenza che la norma deve essere considerata pienamente vigente per i casi diversi e, in particolare per quello in esame.

Inoltre il richiamo alle disposizioni contenute nel titolo 2, capo 2 bis, contenuto nel comma 4 del citato art. 14 ter, per la formulazione letterale della norma, è riferito esclusivamente agli aspetti della procedura per i quali non è stato diversamente disposto e, pertanto, non riguarda i casi, come quello di specie, che trovano regolamentazione nel comma 3 dello stesso art. 14 ter.

2.- Infondato è del pari anche il secondo motivo di ricorso infatti le espressioni ed apprezzamenti nei confronti di istituzioni pubbliche o religiose, tali da integrare estremi di reato, contenente nell’opuscolo inviato alla detenuta, secondo la sintetica ma adeguata motivazione del tribunale di sorveglianza, ben giustificano, a mente delle disposizioni di cui all’art. 18 ter O.P., il trattenimento per esigenze di prevenzione dei reati e di sicurezza e di ordine dell’istituto.

3.- Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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